martedì 1 novembre 2011

Anche per un appalto del servizio di brokeraggio assicurativo, le dichiarazioni devono essere analitiche e complete

E’ corretto affermare che le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti della ricorrente principale, pur rettamente formulate in chiave  analitica, non erano comunque esaustive

Risulta infatti dagli atti che i legali rappresentanti delle appellanti società riunite in A.T.I. e l’amministratore delegato della ricorrente brokers hanno dichiarato l’inesistenza dei pregiudizi preclusivi personali riguardanti le misure di prevenzione (art. 38 lettera b) e le condanne irrevocabili (ivi lettera c) ma hanno mancato di fare riferimento alle omesse denuncie di fatti concussivi o estorsivi (art. 38 lettera m-ter)

Tale patente incompletezza delle dichiarazioni, che non può ovviamente ritenersi sanata dalla dichiarazione sintetica di cui sopra, è dunque - già da sola - sufficiente per comportare ai sensi del bando l’esclusione dell’A.T.I. dalla procedura.

la lettera della prescrizione contenuta nel disciplinare depone per la necessità di un richiamo analitico all’assenza delle varie cause di esclusione contemplate dall’art. 38

i legali rappresentanti delle società riunite si sono poi ritenuti in dovere di produrre - in aggiunta alla dichiarazione sintetica sui pregiudizi di tipo societario - una ulteriore dichiarazione sull’inesi-stenza dei pregiudizi di tipo personale a contenuto analitico

gara per l’affidamento annuale del servizio di brokeraggio assicurativo,  in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa: l’impresa esclusa dalla gara per effetto dell’accoglimento del ricorso incidentale (al pari dell’impresa che non ha partecipato alla selezione) difetta di una posizione differenziata che la legittimi a contestare gli esiti della procedura

A cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione numero 649 dell’ 11 ottobre  2011  pronunciata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana



Nel merito l’appellante sostiene in primo luogo che la sentenza impugnata è viziata da ultrapetizione e da travisamento, nella parte in cui ha rilevato - nella dichiarazione del legale rappresentante di Con-sulbrokers - l’omesso riferimento alla normativa sulla documentazione amministrativa di cui al DPR n. 455/2000 e alle conseguenze penali da essa derivanti in caso di mendacio.
Tale riferimento è infatti inequivocamente contenuto nella di-chiarazione in questione e comunque la sua mancanza non era stata mai stigmatizzata dal ricorrente incidentale.
In secondo luogo l’appellante deduce che le dichiarazioni rese dal suo legale rappresentante (e da quello dell’Impresa associata) sull’assenza di cause ostative a carico delle imprese erano formulate in modo sintetico perché proprio la legge di gara richiedeva una generica attestazione circa l’inesistenza di condizioni ostative di cui all’art. 38 del D. L.vo n. 163 del 1006: di talchè, anche ad ammettere ex post la necessità di una analitica elencazione dei requisiti, l’Amministrazione avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione o integrazione del do-cumento, onde non ledere l’affidamento ingenerato nei concorrenti.
Al riguardo si osserva che effettivamente la dichiarazione resa dall’appellante contiene in premessa il riferimento alle responsabilità penali derivanti ex D.P.R. n. 445 del 2000 nel caso di dichiarazioni sostitutive mendaci: per questa parte, dunque, il rilievo contenuto nella sentenza impugnata è effettivamente privo di fondamento.
Tanto premesso, nondimeno il mezzo in rassegna va nel suo complesso disatteso in quanto la lettera della prescrizione contenuta nel disciplinare depone per la necessità di un richiamo analitico all’assenza delle varie cause di esclusione contemplate dall’art. 38.
D’altra parte, rileva il Collegio che le considerazioni svolte dall’appellante in ordine al carattere ambiguo della previsione conte-nuta nel disciplinare si scontrano col fatto, espressamente evidenziato dal T.A.R., che i legali rappresentanti delle società riunite si sono poi ritenuti in dovere di produrre - in aggiunta alla dichiarazione sintetica sui pregiudizi di tipo societario - una ulteriore dichiarazione sull’inesi-stenza dei pregiudizi di tipo personale a contenuto analitico (ancorchè, come ora si vedrà, non esauriente).
Se il tenore delle prescrizioni del disciplinare fosse stato effet-tivamente fuorviante inducendo l’appellante a ritenere sufficiente la dichiarazione sintetica, non si comprende per quale motivo le dichia-razioni personali siano state invece da questa formulate in modo anali-tico.
Ciò premesso, ragioni di economia processuale consentono di non approfondire ulteriormente gli aspetti generali del contestato pro-filo in rassegna.
Con riguardo alle dichiarazioni della appellante la Controinteressata ha in-fatti dedotto nel ricorso incidentale (oltre al vizio derivante dal richia-mo sintetico all’art. 38 nella attestazione di tipo generale) che anche le dichiarazioni rese dai legali rappresentanti della ricorrente principale, pur rettamente formulate in chiave  analitica, non erano comunque esaustive.
Questa censura, assorbita dalla sentenza impugnata, deve rite-nersi - diversamente da come sostiene l’appellante - ritualmente ripro-posta nel controricorso dell’appellata ed è manifestamente fondata.
Risulta infatti dagli atti che i legali rappresentanti delle appel-lanti società riunite in A.T.I. e l’amministratore delegato della Ricorrente-brokers hanno dichiarato l’inesistenza dei pregiudizi preclusivi perso-nali riguardanti le misure di prevenzione (art. 38 lettera b) e le con-danne irrevocabili (ivi lettera c) ma hanno mancato di fare riferimento alle omesse denuncie di fatti concussivi o estorsivi (art. 38 lettera m-ter).
Tale patente incompletezza delle dichiarazioni, che non può ovviamente ritenersi sanata dalla dichiarazione sintetica di cui sopra, è dunque - già da sola - sufficiente per comportare ai sensi del bando l’esclusione dell’A.T.I. dalla procedura.
Sulla base delle considerazioni che precedono l’appello va quindi nel suo complesso respinto, con conferma della gravata senten-za.

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