La gara è da annullare:il tempestivo esercizio dell’autotutela fa compensare le spese di giudizio
la regola fissata dall’art. 84, comma 10, del codice dei contratti pubblici, concernente la necessaria posteriorità della nomina dei componenti della commissione di gara alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, si applica anche ai contratti esclusi, essendo espressione di un principio generale, riveniente il proprio fondamento di razionalità nel principio di imparzialità, che non consente deroghe, e che è comunque inferibile anche dall’art. 27 del d.lgs. n. 163 del 2006.
Vale la pena aggiungere ancora che la violazione dell’art. 84, comma 10, comporta l’illegittimità derivata degli atti della procedura di gara e dell’aggiudicazione, come effetto dell’irregolare costituzione della commissione
Le spese di giudizio devono dunque essere poste, per la metà, a carico dell’Amministrazione, in applicazione del principio della soccombenza, e sono liquidate nella misura fissata nel dispositivo (cui va aggiunto il rimborso del contributo unificato); possono peraltro essere compensate per la restante parte proprio in considerazione del tempestivo esercizio dell’autotutela
sentenza numero 338 del 28 ottobre 2011 pronunciata dal Tar Umbria, Perugia
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