sabato 7 maggio 2011

Infondato il ricorso promosso dal Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione in merito sull’inserimento della “clausola broker” negli atti afferenti alla procedura di gara, per l’aggiudicazione dell’appalto di servizi assicurativi

la clausola broker inserita negli atti di gara non è idonea a far sorgere un conflitto di interessi fra mediatore assicurativo e stazione appaltante.


Si deve quindi escludere che la stipulazione della clausola broker faccia insorgere legami contrattuali fra Mediatore di assicurazione e Compagnie assicurative, e che quindi tale clausola sia di per sé contrastante con l’art. 1 della legge n. 782/84 il quale, come visto, esclude che broker e compagnie possano essere legati da vincoli contrattuali.

Peraltro deve anche escludersi che il Broker (poiché il suo corrispettivo è versato dalle Compagnie) sia spinto, nella sostanza, a curare gli interessi di queste ultime anziché quelli del Comune.



La suindicata clausola è contenuta in particolare nell’art. 3 del capitolato speciale laddove si prevede che “il Comune si avvale dell’assistenza e della collaborazione del Broker Assicurazioni s.p.a. di Milano, al quale ha conferito formale incarico di broker assicurativo. La/le impresa/e aggiudicataria/e è/sono tenuta/e ad accettare l’inserimento nelle polizze assicurative della “Clausola broker” a favore della Società sopraindicata...”.
Al Broker è affidata la gestione e l’esecuzione delle polizze che verranno stipulate con le imprese aggiudicatarie; svolge inoltre funzioni di intermediazione fra queste ultime e stazione appaltante, nel senso che le comunicazioni ed i pagamenti dei premi diretti alle imprese aggiudicatarie andranno indirizzati al broker, e si intenderanno ricevuti dalle interessate nel momento in cui entreranno nella disponibilità del broker medesimo.
A parere dello SNA, l’affidamento di tali funzioni al broker sarebbe pregiudizievole per l’intera categoria degli agenti di assicurazione da esso rappresentata, in quanto in tal modo il broker si sostituirebbe agli agenti nei compiti di intermediazione fra compagnia di assicurazione ed assicurato, erodendone il ruolo e sottraendo loro fonti di introito.

Il ricorso è infondato nel merito

occorre verificare se nella fattispecie concreta, sottoposta all’esame del Collegio, la clausola broker inserita negli atti di gara sia in qualche modo idonea a far sorgere un conflitto di interessi fra mediatore assicurativo e stazione appaltante.

La risposta al quesito è negativa.

Il contratto che il Comune ha stipulato con il Broker è un contratto a titolo gratuito, atteso che quest’ultimo rende le proprie prestazioni in favore dell’Ente senza ricevere in cambio alcun corrispettivo. Non si tratta tuttavia di una liberalità, giacché il comportamento del Broker non è sorretto dall’animus donandi bensì dall’interesse economico a ricevere in seguito, una volta che egli avrà eseguito le proprie obbligazioni, una remunerazione da parte delle compagnie assicurative che si aggiudicheranno i contratti con l’Ente (art. 6 del contratto di brokeraggio).
Ed infatti nei contratti assicurazione, da stipularsi fra Comune e compagnie, verrà inserita la clausola di brokeraggio, nella quale si prevede, come visto, l’obbligo per queste ultime di remunerare il broker.

La clausola di brokeraggio è dunque una clausola stipulata a favore del terzo (il Broker) ai sensi degli artt. 1411 e segg. del codice civile (in base all’art. 1411, primo comma, c.c., è valida la stipulazione in favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse).

Dal punto di vista dello stipulante (nel nostro caso il Comune) rileva l’interesse a ricevere le prestazioni che il broker gli rende in esecuzione del contratto di brokeraggio a suo tempo concluso


Va invero osservato che, seppur formalmente posto a carico delle compagnie, il pagamento dei compensi del Broker grava, nella sostanza, sul Comune giacché è ovvio che le compagnie di assicurazione calcoleranno l’entità dei premi in modo tale da scaricare sull’Ente il compenso che esse sono formalmente tenute a versare al mediatore.
In conclusione sul punto, si deve quindi ribadire che l’inserimento, nei contratti stipulati fra Ente assicurato e compagnie di assicurazione, della clausola broker (con la quale si stabilisce che le compagnie si obbligano a versare il corrispettivo al broker per i servizi che questi rende all’assicurato) possa di per sé ritenersi contrastante con le disposizioni recate dall’art. 1 della legge n. 782/84.

Tratto dalla sentenza numero 1177 del 5 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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