sabato 7 maggio 2011

ammettendo l’illegittimità delle operazioni compiute per l’individuazione del broker, essa non può riverberarsi sugli atti afferenti alla procedura di gara indetta per l’aggiudicazione di servizi assicurativi

la circostanza che il Broker sia stato scelto, nel concreto, senza rispettare le procedure che assicurano la competizione concorrenziale degli operatori non va a scalfire gli interessi degli iscritti allo SNA i quali, anche in caso di attivazione di procedure concorrenziali, non avrebbero comunque potuto prendervi parte





Per ciò che riguarda invece il mancato rispetto delle norme pro concorrenziali nella scelta del Broker, va osservato che anche tale doglianza non può essere condivisa.

In primo luogo va osservato che con essa si mira in sostanza alla tutela degli interessi degli altri soggetti, in ipotesi illegittimamente pretermessi, che svolgono attività di brokeraggio (attività, come visto, preclusa agli agenti di assicurazione); mentre è ovvio che il sindacato rappresentativo di questi ultimi può proporre ricorso giurisdizionale solamente per la tutela degli interessi dei propri iscritti.

Il ricorrente afferma che la selezione senza gara del Broker sarebbe comunque lesiva degli interessi degli agenti di assicurazione, giacché questi ultimi, per partecipare all’operazione economica, avrebbero dovuto sottostare alle regole concorrenziali.

Tale argomentazione tuttavia non è decisiva, giacché la decisione del Comune di avvalersi di un Broker non può comunque essere tacciata in se stessa di illegittimità e non può comunque essere superata; ed è tale decisione che intacca gli interessi degli agenti di assicurazione (i quali per espressa disposizione legislativa non possono svolgere attività di brokeraggio); mentre la circostanza che il Broker sia stato scelto, nel concreto, senza rispettare le procedure che assicurano la competizione concorrenziale degli operatori non va a scalfire gli interessi degli iscritti allo SNA i quali, anche in caso di attivazione di procedure concorrenziali, non avrebbero comunque potuto prendervi parte.

In ogni caso, anche ammettendo l’illegittimità delle operazioni compiute per l’individuazione del broker (ma la soluzione non è pacifica cfr. T.A.R. Abruzzo Pescara, 26 luglio 2006, n. 397), essa non può riverberarsi sugli atti afferenti alla procedura di gara indetta per l’aggiudicazione di servizi assicurativi.

Invero tali atti fanno parte di un procedimento del tutto avulso rispetto quello afferente alla procedura di gara; e comunque non sono legati agli atti relativi a tale procedura da alcun vincolo di presupposizione

Tratto dalla sentenza numero 1177 del 5 maggio 2011 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano

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