martedì 23 aprile 2013

vige obbligo incondizionato di dichiarare tutti i precedenti penali_alla pa la valutazione sulla gravità dei reati

Invero, in base disciplinare di gara le concorrenti dovevano, a pena di esclusione, indicare tutte le condanne penali riportate.
Sul punto la lex specialis di gara si conforma alla previsione normativa di cui all’art. 38, comma 2 dlgs n. 163/2006 come novellato dal decreto legge n. 70/2011 convertito, con modificazioni, nella legge n. 106/2011 applicabile ratione temporis alla presente fattispecie.
Pertanto, la contestata esclusione era - come correttamente evidenziato nel gravato verbale n. 61 - conseguenza doverosa della dichiarazione reticente prodotta in gara dal sig. Lucio P_, procuratore e socio della Paeco s.r.l. (cfr., per l’affermazione dell’obbligo incondizionato di dichiarare tutti i precedenti penali: Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2012, n. 2259; Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2012, n. 2507; Cons. Stato, Sez. III, 22 maggio 2012, n. 2946).
Il P_ ha effettivamente omesso di indicare la condanna per il reato di furto.

Non assume, dunque, alcuna rilevanza il carattere asseritamente non “grave” - alla stregua dell’art. 38, comma 1, lett. c) dlgs n. 163/2006 - della fattispecie per cui il P_ è stato condannato, posto che lo stesso - in base alla nuova disposizione normativa come modificata nel 2011 ed alla legge di gara - era comunque tenuto ad indicare il precedente penale, essendo la valutazione circa la gravità ormai integralmente rimessa alla stazione appaltante.

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 509  del 9 aprile  2013 pronunciata dal Tar Puglia, Bari

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