Verificata la sussistenza del nesso di causalità, per il resto è appena il caso di ricordare che, secondo il più recente insegnamento della giurisprudenza del Consiglio di Stato, anche in virtù della sentenza resa in data 30 settembre 2010, C314/09, dalla Terza Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la vigente normativa europea che regola le procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non consente che il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da una Amministrazione pubblica che abbia violato le norme sulla disciplina degli appalti sia subordinato al carattere colpevole di tale violazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 31 gennaio 2012, n. 482)_Secondo la Corte, il rimedio risarcitorio previsto dall’art. 2, n. 1, lett. c), dell'originaria direttiva 89/665/CEE può costituire, se del caso, un’alternativa procedurale compatibile con il principio di effettività delle garanzie offerte soltanto a condizione che la possibilità di riconoscere un risarcimento in caso di violazione delle norme sugli appalti pubblici non sia subordinata, così come non lo sono gli altri mezzi di ricorso previsti dal citato art. 2, n. 1, alla constatazione dell’esistenza dì un comportamento colpevole tenuto dall'Amministrazione aggiudicatrice._In altre parole, la regola comunitaria vigente in materia di risarcimento dei danno per illegittimità accertate in materia di appalti pubblici per avere assunto provvedimenti illegittimi lesivi di interessi legittimi configurerebbe una responsabilità non avente natura né contrattuale né extracontrattuale, ma oggettiva, sottratta ad ogni possibile esimente, poiché derivante da principio generale funzionale a garantire la piena ed effettiva tutela degli interessi delle imprese, a protezione della concorrenza, nel settore degli appalti pubblici (cfr. C.d.S., sez. V, 18 febbraio 2013 n. 966). _Vale appena soggiungere che tale regola non può essere circoscritta ai soli appalti comunitari ma deve estendersi, in quanto principio generale di diritto comunitario in materia dì effettività della tutela, a tutto il campo degli appalti pubblici, nei quali i principi di diritto comunitario hanno diretta rilevanza ed incidenza, non fosse altro che per il richiamo che ad essi viene fatto dal nostro legislatore nel Codice appalti (articolo 2, d.lgs. n. 163 del 2006).
(decisone numero 1505 del 18 marzo 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli)
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