lunedì 6 agosto 2012

annullamento ufficio provvedimento illegittimo, mentre revoca elimina legittimo

La L. n. 241 del 1990, come modificata ed integrata dalla legge n. 15 del 2005, ha catalogato i vari istituti tipici dell’attività di autotutela, nel tentativo di superare i risultati disomogenei ai quali erano in materia pervenute le diverse dottrine e la giurisprudenza.

Il legislatore distingue ora tra revoca ed annullamento d’ufficio, previsti rispettivamente dall’art. 21-quinquies e dall’art. 21-nonies.

Non contempla la figura del ritiro che, dei primi due, è semplicemente un effetto; mentre disciplina il recesso unilaterale che, a differenza dell’annullamento e della revoca, è ammesso, come indicato dall’art. 21-sexies, con riferimento specifico ai contratti e nei soli casi previsti dalla legge o dal contratto.

L’annullamento d’ufficio colpisce un provvedimento illegittimo che viene dichiarato invalido e quindi cancellato retroattivamente.

La revoca incide invece su un provvedimento ad efficacia durevole che, sebbene in origine legittimo, è eliminato dall’amministrazione per ragioni di merito, legate ad una delle seguenti ipotesi:
- sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
- mutamento della situazione di fatto;
- nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (c.d. jus poenitendi).

La revoca è infatti collegata, da un lato, al fenomeno delle sopravvenienze che incidono su un atto legittimo ad efficacia durevole e, dall’altro, al principio della rispondenza dei rapporti amministrativi all’interesse pubblico. Per questo la revoca determina l’inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti.

L’art. 21-quinquies, comma 1, L. n. 241/1990 prevede, inoltre, il diritto ad un indennizzo nel caso in cui la revoca del provvedimento amministrativo ad efficacia durevole comporti pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati.

Con specifico riferimento poi al caso di revoca di un atto amministrativo che incida su rapporti negoziali e che abbia efficacia durevole o, in questo caso, anche istantanea, il comma 1-bis -inserito dall'art. 13 comma 8 duodecivies d.l. 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in legge 2 aprile 2007 n. 40 stabilisce che l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico.

a cura di SOnia Lazzini
tratto dalla sentenza numero 1481 del 25 luglio 2012 pronunciata dal Tar Campania, Salerno

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