martedì 2 aprile 2013

l'art 75 sulla cauzione provvisoria non è implicitamente applicabile anche alle concessioni

verso europa 2020_la Stazione appaltante deve applicare i principi di ragionevolezza e proporzionalità nel richiedere le cauzioni, provvisoria e definitiva, in un appalto di concessioni di servizi


E’ noto come la materia delle concessioni di servizi sia regolata dall’art. 30 del Codice Appalti, il quale, salvo quanto disposto espressamente nel medesimo articolo, non prevede l’applicazione delle disposizioni del Codice e, dunque, neanche degli articoli 75 e 113.

La giurisprudenza amministrativa ha precisato, al riguardo, che “Sebbene la direttiva comunitaria abbia tendenzialmente escluso dal proprio ambito le concessioni di servizi, secondo la giurisprudenza comunitaria e nazionale l'affidamento delle concessioni di servizi non può essere sottratto ai principi espressi dal Trattato in tema di tutela della concorrenza, regola che viene codificata nell'articolo 30 del citato Codice dei contratti. In particolare secondo Corte di giustizia 7 dicembre 2000, C 324/1998 e Corte di giustizia 13 ottobre 2005, C 458/2003, occorre un adeguato livello di pubblicità e gli Stati membri non possono mantenere in vigore norme che consentano l'attribuzione di concessioni di servizi senza gara. Ciò premesso, va osservato che il citato art 30, comma 1, del Codice dei contratti pubblici stabilisce, senza possibilità di equivoci, che “Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi””.

Sarebbe erronea, pertanto, l'applicazione analogica della disciplina dettata all'art. 75 del Codice dei contratti pubblici, “trattandosi di disposizione preordinata alla costituzione di idonea garanzia per la valutazione dell’idoneità complessiva dell’offerta e rispetto alla quale non possibile individuare alcuna correlazione con le previsioni richiamate dal comma 1 del citato articolo 30 del codice dei contratti pubblici” (Consiglio di Stato, sez. V, n. 4510 del 13/7/2010).

Ciò, in ogni caso, non preclude la possibilità per le stazioni appaltanti, nell’ambito della discrezionalità loro riconosciuta, di fissare condizioni più stringenti per la partecipazione alle gare e dunque di “autovincolarsi”, purchè lo facciano espressamente, al rispetto di ulteriori norme del Codice Appalti, in quanto l’art. 30 non obbliga, ma neanche vieta di applicare in tutto o in parte, purchè compatibile, la disciplina codicistica dettata per gli appalti.

Naturalmente, gli unici limiti riconosciuti sono quelli derivanti dal rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza.



Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture Deliberazione n. 44 Adunanza del 18 aprile 2012

Nessun commento:

Posta un commento