L’accoglimento della domanda di annullamento della aggiudicazione a fronte del mantenimento dell’efficacia del contratto comporta necessariamente la possibilità di valutare essenzialmente una tutela per equivalente del danno subito
In proposito si osserva che nella fattispecie sono ravvisabili tanto il nesso di causalità con la condotta ingiusta della Amministrazione ravvisabile nella mancata esclusione delle altre due concorrenti illegittimamente ammesse alla procedura; quanto la colpa dell’Amministrazione che ha agito in violazione delle chiare disposizioni di “lex specialis” dalla medesima prefissate perseverando in tale condotta anche a seguito del preavviso di ricorso; quanto, infine, il pregiudizio subito dall’attuale ricorrente, ulteriore unica partecipante in gara, per non avere potuto accedere alla auspicata e probabile aggiudicazione nei propri confronti, quale seconda classificata.
Alla società concorrente in una gara d’appalto classificatasi al secondo posto, cui sarebbe probabilmente spettata l’aggiudicazione, in ragione dell’annullamento di quella disposta nei confronti della prima classificata, ove non vi fosse stato il rinnovo della procedura, va perciò riconosciuto il risarcimento per equivalente monetario del danno subito per la mancata esecuzione delle opere (lucro cessante) e per l’impossibilità di far valere in contrattazioni future il requisito legato all’esecuzione dell’appalto (perdita di chance)
Attesa la rilevante difficoltà di determinare in concreto l’esatta quantificazione del pregiudizio, il danno subito può essere liquidato in via equitativa (ex artt. 1226 e 2056 c.c.), nella misura complessiva del 5% del prezzo offerto dalla ricorrente
Tratto dalla sentenza numero 635 del 7 aprile 2011 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce
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