La reiezione dell’appello comporta la inaccoglibilità della istanza di risarcimento danni in forma specifica o per equivalente e di declaratoria di inefficacia del contratto ove stipulato, non essendo stato dimostrato il nesso di causalità tra i danni lamentati dal ricorrente e l'attività illegittima della P.A..
L'illegittimità del provvedimento impugnato è, invero, condizione necessaria, ancorché non sufficiente, per accordare il risarcimento del danno e l'infondatezza della domanda di annullamento comporta inevitabilmente il rigetto di quella risarcitoria (Consiglio Stato, sez. VI, 30 settembre 2008, n. 4702).
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