venerdì 12 ottobre 2012

legittimo annullamento di aggiudicazione per irregolarità contributiva

l'impresa deve essere in regola con i relativi obblighi fin dalla presentazione della domanda e conservare tale regolarità per tutto lo svolgimento della procedura di gara.

In particolare è stato posto in luce che la cosiddetta correntezza contributiva non costituisce un dato che possa essere temporaneamente frazionato, in quanto attiene alla diligente condotta dell'impresa in riferimento a tutte le obbligazioni contributive relative a periodi precedenti e non solo, quindi, a quelle maturate nel periodo in cui è stata espletata la gara.

Infatti, soltanto l'accertamento della regolarità nel tempo del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e, quindi, della capacità dell'impresa di far fronte alle relative obbligazioni è idoneo a soddisfare l'interesse pubblico primario che viene in rilievo nelle gare d'appalto, incentrato sull'affidabilità dell'impresa concorrente attraverso l'indice rivelatore della sua più efficiente ed efficace gestione economico – produttiva.

Giova ulteriormente precisare che la regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali costituisce pure indice rivelatore della correttezza dell'impresa nei rapporti con le proprie maestranze e deve, pertanto, poter essere apprezzata, non solo come elemento di affidabilità della ditta contraente, ma, anche e allo stesso tempo, in relazione al rafforzamento della salvaguardia di diritti non disponibili del lavoratore (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 4.4.2011, n. 2100).
D’altra parte, l’interesse pubblico relativo alla più piena e penetrante tutela della posizione assicurativa previdenziale e assistenziale dei lavoratori dipendenti delle imprese interessate alla partecipazione alle gare d'appalto, può certamente coniugarsi con quello volto ad assicurare l'effettività della concorrenza, che sarebbe frustrata qualora talune di esse potessero giovarsi della propria posizione d'irregolarità contributiva per proporre prezzi più bassi rispetto alle altre in regola, conseguendo economie di spese generali e gestionali proprio attraverso la violazione degli obblighi contributivi e assistenziali.
Nella prospettive sopra segnalate, si comprende anche perché la sopravvenuta regolarizzazione delle posizioni previdenziali di Ricorrente 2, avvenuta l’8.10.2010, non rileva, di per sé, in favore dell’impresa, nel senso, cioè, di poter far ritenere automaticamente sanata la situazione di irregolarità e sussistente il requisito della correntezza contributiva, considerando superata la oggettiva e storicamente avverata violazione contributiva, che la stazione appaltante ha posto a base del provvedimento impugnato (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 15.9.2010, n. 6907).
Nella specie, il requisito della correntezza contributiva doveva esistere tanto alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (27 settembre 2010), quanto al momento della presentazione dell’offerta (4 aprile 2011) e permanere anche dopo, per tutta la durata della procedura di gara, fino alla stipula del contratto (cfr. AVCP n. 1 del 12.1.2010).
Ora, Ricorrente 2 non era in regola col versamento dei contributi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione (27 settembre 2010): dunque, sotto questo specifico aspetto l’Amministrazione in modo corretto ha ritenuto ininfluente la sopravvenuta regolarizzazione della posizione contributiva INPS, avvenuta in data 8.10.2010.
Sulla questione relativa alla gravità delle violazioni, il Collegio intende, in particolare, rimarcare che la stazione appaltante, prima di decidere in via di autotutela, ha vagliato il carattere non episodico (riferito a più periodi di contribuzione) e, oggettivamente, di non limitato rilievo del debito contributivo (euro 28.620,00 per i mesi di luglio e di agosto 2010); ciò anche avendo riguardo all’esistenza di altre violazioni contributive, come desumibili dalle note dell’INPS di Alessandria di data 19.7.2011 e 10.8.2011, attestanti, nel periodo agosto 2010 – maggio 2011, scadenze ed importi dei ritardati versamenti contributivi effettuati dalla medesima ditta Ricorrente 2.
Elementi che hanno indotto la stazione appaltante a un apprezzamento finale (del tutto proporzionato alle indicate finalità della disciplina sui requisiti di ammissione alle gare) di manifesta gravità delle violazioni contributive, con conseguente annullamento in via di autotutela dell’aggiudicazione provvisoria.
Alla stregua di tali coordinate interpretative le doglianze formulate dall’impresa Ricorrente 2, con riguardo ai profili contributivi, risultano quindi infondate.

a cura di Sonia Lazzini

sentenza  numero 288  del 28 settembre    2012 pronunciata dal Tar Provincia Autonoma di Trento

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