Con il primo mezzo), è stata contestata la fondatezza del secondo e terzo motivo del ricorso principale di primo grado; si sostiene, da un lato, che era stata dimostrata in sede di gara, a mezzo della produzione di un contratto di noleggio a caldo, la disponibilità del macchinario richiesto a pena di esclusione dall’art. 8, punto 9, del disciplinare di gara, ovvero <<…almeno una spazzatrice da 3 mc ed almeno un mezzo per auto spurgo superiore a 10 tonnellate>>; dall’altro, l’insussistenza della causa di esclusione fondata sull’art. 25/A del capitolato speciale recante la disciplina del divieto di sub appalto e l’ammissibilità del solo nolo a freddo; in subordine è stata dedotta la nullità della clausola di esclusione in questione.
http://appaltieassicurazioni.it/non-e-avvalimento-il-fornitore-del-macchinario-e-del-personale-addetto-con-il-contratto-di-nolo-caldo-si-obbliga-esclusivamente-nei-confronti-dellappaltatore-non-verso-la-stazione-appa/
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