martedì 15 novembre 2011

Soluzione intermedia nel codice del processo amministrativo sull'omessa tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo

A questo riguardo va preliminarmente osservato che la circostanza che l’azione impugnatoria dell’operatore sia risultata tardiva non osta al vaglio della sua distinta pretesa risarcitoria.

L’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, infatti, ha recentemente chiarito che, sebbene la disciplina recata dal nuovo codice del processo amministrativo sul rapporto tra le due azioni (art. 30) non sia direttamente applicabile alle fattispecie risalenti ad epoca anteriore al 16 settembre 2010, i principi evincibili dalla relativa normativa codicistica (specialmente con riferimento all'assenza di una stretta pregiudiziale processuale e all'operatività di una connessione, semmai, sostanziale tra rimedio impugnatorio e azione risarcitoria), nondimeno, essendo ricavabili anche dal quadro normativo previgente, devono essere reputati utili anche ai fini della soluzione delle vicende precedenti all'avvento del codice (A.Pl., 23 marzo 2011, n. 3).

L’Adunanza ha quindi puntualizzato che dagli artt. 30 e ss. c.p.a emerge che il legislatore delegato non ha condiviso né la tesi della pregiudizialità amministrativa, né peraltro, al contrario, quella della totale autonomia dei due rimedi, impugnatorio e risarcitorio, bensì ha optato per una soluzione intermedia, che valuta l'omessa tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento del provvedimento lesivo non come fatto preclusivo dell'istanza risarcitoria, ma solo come condotta che, nell'ambito di una valutazione complessiva del comportamento delle parti in causa, può autorizzare il giudice ad escludere il risarcimento, o a ridurne l'importo, ove accerti che la tempestiva proposizione del ricorso per l'annullamento dell'atto lesivo avrebbe evitato o limitato i danni da quest'ultimo derivanti.

decisione numero 5837 del 2 novembre 2011 pronunciata dal Consiglio di Stato

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