venerdì 5 aprile 2013

non vi è colpa, ex art 1227, se il Comune non richiede escussione cauzione per rateizzazione oneri urbanizzazione

la rateizzazione del pagamento degli oneri concessori :il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta

il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)

passaggio tratto dalla decisione  numero 4419  del 10 agosto  2007 pronunciata dal Consiglio di Stato
Con il primo motivo, gli appellanti hanno dedotto che il Comune, prima di irrogare la sanzione, avrebbe dovuto comunicare che il ritardato pagamento delle rate avrebbe comportato l’irrogazione delle sanzioni e, inoltre, che sussisterebbe la colpa dello stesso Comune, da valutare ai sensi dell’art. 1227 c.c., perché non si è attivato nei confronti del fideiussore per realizzare il proprio credito.
3. Ritiene la Sezione che tali censure vadano respinte.
L’art. 3 della legge n. 47 del 1985 dispone, al secondo comma, che “il mancato versamento, nei termini di legge, del contributo di concessione di cui agli articoli 3, 5, 6 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, comporta … l’aumento del contributo”, nelle misure ivi previste, mentre al quarto comma dispone che “nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate”.
Da tali disposizione, emerge che - col decorso del termine concordato in sede di rateizzazione – il credito del Comune è ipso iure incrementato nella misura stabilita dalla legge: il tardivo pagamento della somma già determinata comporta un adempimento parziale (che obbliga l’Amministrazione a chiedere il pagamento della differenza).
Pertanto, una volta perfezionatasi la fattispecie che comporta “l’aumento del contributo”, il Comune deve attivarsi per riscuotere la somma di cui risulta creditore, senza la necessità di segnalare al debitore inadempiente quali siano state le conseguenze del superamento del termine fissato in sede di rateizzazione.
Inoltre, non rileva la circostanza che il Comune non si sia attivato per la riscossione, nei confronti della società che ha concluso il contratto di garanzia, a prima richiesta.
In primo luogo, nel caso di tardivo pagamento della somma da parte del titolare della concessione edilizia, il Comune deve previamente determinare le somme da questi dovute, potendo poi attivarsi per il pagamento della differenza da parte del debitore principale o dal garante a prima richiesta: gli atti impugnati in primo grado, in quanto determinativi degli importi dovuti dai debitori principali, non hanno dunque precluso ulteriori iniziative da parte del Comune, nei confronti del medesimo garante.
In secondo luogo, il contratto di garanzia a prima richiesta ha aggiunto una posizione debitoria a quella dei debitori principali, i quali a seguito del loro inadempimento sono risultati tenuti a pagare senz’altro le differenze, dovute ai sensi dell’art. 3 della legge n. 47 del 1985, senza poter eccepire che la pretesa doveva essere previamente rivolta nei confronti del garante (ciò che neppure è stato previsto nell’originario accordo di rateizzazione)

a cura di Sonia Lazzini

 decisione  numero 4419  del 10 agosto  2007 pronunciata dal Consiglio di Stato

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