martedì 30 ottobre 2012

la verfica dell'offerta anomala non può essere fatta dal progettista

La verifica dell’offerta anomala è disciplinata dagli artt. 84 (nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), 86, 87 ed 88 del Codice dei contratti pubblici

dall’art. 121 del relativo Regolamento di esecuzione, che, per quanto d’interesse, stabilisce che:
- “Nel caso di lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, per le quali si procede alla verifica di anomalia ai sensi all'articolo 86, comma 1, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell'articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice e superiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, nonché nel caso di lavori di importo pari o inferiore alla soglia di cui all'articolo 122, comma 9, del codice, qualora il bando non preveda l'esclusione automatica delle offerte anomale” (comma 2);

- “Il responsabile del procedimento, oltre ad avvalersi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante o della stessa commissione di gara, ove costituita, qualora lo ritenga necessario può richiedere la nomina della specifica commissione prevista dall'articolo 88, comma 1-bis, del codice” (comma 4);
- “La specifica commissione di cui al comma 4 è nominata utilizzando in via prioritaria personale interno alla stazione appaltante, fatte salve motivate situazioni di carenza di organico o di specifiche competenze tecniche non rinvenibili all'interno della stazione appaltante stessa, attestate dal responsabile del procedimento sulla base degli atti forniti dal dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice preposto alla struttura competente” (comma 5);
- “Nei casi di cui al comma 5 si procede secondo quanto previsto all'articolo 84, comma 8, del codice” (comma 6).
Nel caso di specie la suddetta procedura non è stata rispettata, sicché risulta fondata la doglianza con la quale la ricorrente censura l’affidamento all’ing. Guglielmo C_, progettista dell’opera, dell’incarico di verificare l’anomalia dell’offerta presentata dall’Controinteressata S.r.l.; incarico peraltro svolto con l’ing. Alessandro B_ (cfr. doc. n. 15 dell’Controinteressata).

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione  numero 311 del 25  ottobre   2012 pronunciata dal Tar della Provincia Autonoma di Bolzano

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