martedì 2 aprile 2013

legittima esclusione per ritardato protocollo della nuova polizza provvisoria

la ricorrente è stata legittimamente esclusa dalla gara di che trattasi :risulta “per tabulas”, che la presentazione della NUOVA polizza fideiussoria da parte della ricorrente non è stata protocollata entro il termine perentorio

la registrazione di protocollo è una fase necessaria per la gestione dei documenti della Pubblica Amministrazione in quanto è prevista proprio al fine di attribuire certezza e trasparenza alla ricezione e alla spedizione degli atti.

Dalla documentazione prodotta risulta, infatti, che il Comune di Fiumefreddo con nota del 05.3.2012 prot. n. 4982 , essendo ancora in corso le operazioni di gara, in considerazione della necessità di estendere i termini di validità della cauzione provvisoria e di confermare la validità dell’offerta formulata ha chiesto alle imprese concorrenti, avvalendosi della facoltà ex art. 11, comma 6, Codice Appalti, di rinnovare “entro e non oltre il 12.03.2012” la validità della garanzia prestata in sede di gara, specificando altresì come tale rinnovo era necessario per confermare ” la validità dell’ offerta economica”.
Ebbene mentre il plico contenente la nuova polizza riguardante l’offerta dell’ATI CONTROINTERESSATA s.r.l. veniva tempestivamente prodotto e protocollato, il plico della RICORRENTE veniva consegnato “brevi manu” al dipendente dell’ufficio tecnico comunale, geom. C_, alle ore 13,30 del 12.3.2012, e veniva protocollato il 13.3.2012 , successivamente al termine perentorio stabilito dal Comune

la polizza fideiussoria garantisce la serietà dell'offerta ed è parte integrante della stessa; in giurisprudenza si è statuito che la mancata presentazione della polizza o il suo omesso rinnovo ne determinano l’inesistenza (cfr: Sent. N. 494 del 17-1- 2012 Tar Lazio, Roma) e nel caso di scadenza della validità della polizza fideiussoria “l’offerente, decorso il termine predetto, può ritenersi sciolto dall’offerta presentata” (cfr. CdS, VI, n. 4019 del 4.6.2010)

Tar Liguria n. 1124/2012 ha cosi’ statuito: << la facoltà riconosciuta alla stazione appaltante di prevedere l’estensione dell’impegno, laddove esercitata dalla stessa s.a., impone ai concorrenti la presentazione di espressa dichiarazione nei termini richiesti dal bando, con la conseguenza che la mancanza di detta dichiarazione legittima l’amministrazione a procedere all'esclusione dell'offerente non potendosi procedere ad integrazione documentale, in quanto l'Amministrazione aggiudicatrice di un appalto può invitare a completare o a chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate nella sola ipotesi di regolarizzazione dei documenti medesimi e deve escludersi che carenze di tal fatta siano riconducibili alla categoria dei meri errori materiali o ad irregolarità di ordine formale >>.
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 819 del 19 marzo 2013 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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