venerdì 29 marzo 2013

concessione di servizi_la richiesta di cauzioni è lasciata alla discrezionalità della stazione appaltante

CONCESSIONI DI SERVIZI_ gestione delle centrali ortofrutticole_ la norma di riferimento è l’articolo 30 del codice dei contratti che sancisce il rispetto dei principi comunitari (e non di specifiche disposizioni)

per quanto concerne la richiesta delle cauzioni, è massima la discrezionalità della stazione appaltante stante la non obbligatoria applicazione dell'articolo 75


l’art. 30, comma 3, del d,lgs. n. 163/2006 così recita: “La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.”.

Ebbene, osserva il Collegio che l’amministrazione comunale, avendo deciso, con riguardo alla gara informale per l’assegnazione della centrale lato sud-est, di estendere gli inviti a tutti gli operatori mercatali del MOG, non poteva non adottare lo stesso criterio anche per la coeva procedura per l’assegnazione della centrale lato sud-ovest, atteso che si trattava di gare per l’affidamento di servizi di carattere identico, per le quali non sono ipotizzabili differenti modalità di accesso. L’aver circoscritto gli inviti, in tale ultima procedura, solo ai cinque operatori mercatali del MOG che avevano manifestato interesse per la gestione delle centrali ortofrutticole, costituisce violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, dal momento che ha consentito soltanto a tali cinque operatori di partecipare ad entrambe le gare informali ed a concorrere per le rispettive centrali ortofrutticole, mentre analoga possibilità non è stata concessa ai rimanenti operatori mercatali, costretti a contendersi solo l’assegnazione della centrale lato sud-est

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza   numero 933  del 20 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

Nessun commento:

Posta un commento