mercoledì 17 aprile 2013

la ratio art 38 è consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara imprese ritenute inaffidabili

è inconferente che i reati non siano stati definitivamente accertati in sede giudiziaria

In ogni caso l’esercizio dei poteri di autotutela della stazione appaltante non presuppone il definitivo accertamento giudiziale dei presupposti di fatto valutati dall’amministrazione, essendo sufficiente la valutazione in concreto operata dalla stessa Amministrazione sui fatti imputabili all'impresa

La gravità dei fatti contestati è in re ipsa (reati ambientali e truffa aggravata) ed è stata adeguatamente valutata dall’amministrazione nella motivazione degli atti impugnati

Non appare seriamente contestabile che il rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’impresa aggiudicataria di una gara venga ad essere gravemente compromesso nel caso in cui le persone fisiche titolari dell’impresa e gli organi gestionali della stessa siano imputati di gravi reati (nel caso di specie, reati ambientali e truffa aggravata) commessi in danno della stessa stazione appaltante

E se anche “la lettera” dell’art. 38 comma 1 lett. f del d.lgs. 163/2006 non appare direttamente invocabile nella fattispecie in esame (diversi essendo, formalmente, il soggetto giuridico imputato di negligenza e malafede nell’esecuzione di un pregresso appalto e quello partecipante alla nuova gara), applicabile ne è però “la ratio”, che è quella di consentire alla stazione appaltante di escludere dalla gara imprese ritenute inaffidabili perché responsabili di negligenze o di malafede nell’esecuzione di precedenti rapporti contrattuali con la stessa amministrazione appaltante, o anche con altre amministrazioni (secondo il più recente indirizzo giurisprudenziale).

a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza  numero 425 del 5 aprile 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino 

Nessun commento:

Posta un commento