lunedì 20 maggio 2013

legittima presentazione di rinnovo della cauzione provvisoria sebbene dopo l'aggiudicazione definitiva

ATTENZIONE _

APPLICANDO IL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, DEVE ESSERE ACCETTATO UN RINNOVO DI POLIZZA PROVVISORIA ANCORCHE’ PRESENTATO DOPO L’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

il rinnovo della polizza provvisoria è stato successivo all’adozione dell’atto di aggiudicazione definitiva, ma la sopravvenuta scadenza della polizza, non imputabile alla condotta del RTI, non poteva ricadere in termini di esclusione dalla gara sul medesimo soggetto

per la funzione stessa della garanzia provvisoria  e per il contenuto della polizza fideiussoria consegnata alla stazione appaltante, rinnovata sia pure successivamente all’atto dell’aggiudicazione definitiva, la posizione di quest’ultima è in ogni caso garantita sino all’atto della stipulazione del contratto.

Giova poi precisare che, in sede di gara d'appalto, l'incameramento della cauzione provvisoria è possibile non solo per la mancata stipula del contratto, ma anche per dichiarazioni comunque non veritiere, poiché la detta cauzione si profila come garanzia del rispetto dell'ampio patto d'integrità cui si vincola chi partecipa alla procedura

Alla luce di questa nuova normativa_relativamente all'introduzione del principio della tassatività delle cause di esclusione_ si è ritenuto che le irregolarità connesse alla prestazione della cauzione provvisoria, in mancanza di una previsione legislativa espressa da parte dell'art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006, non possa legittimare l'esclusione dalla gara (Cons. Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2012 n. 6563 e Sez. III, 1 febbraio 2012, n. 493).


passaggio tratto dalla  sentenza   numero 3938 del 18 aprile   2013  pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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