venerdì 5 aprile 2013

oneri di urbanizzazione_è nella discrezionalità della pa richiedere l'escussione della cauzione

Inconsistente è l’argomento della ricorrente relativo alla mancata escussione della polizza fideiussoria:

 l’escussione della polizza fideiussoria è una mera facoltà per il creditore

che non elimina l’obbligo del debitore principale di pagare il proprio debito alla scadenza pattuita nel termine convenuto e le eventuali sanzioni in caso di adempimento tardivo (TAR Abruzzo l’Aquila, sez. I, 15 febbraio 2011 n. 69).

<< E’, infine, legittimo il provvedimento con il quale il comune, in caso di mancato pagamento delle rate del contributo di costruzione da parte del titolare di concessione edilizia, applica la sanzione nella misura prevista dall'art. 3, l. 28 febbraio 1985 n. 47, essendo ininfluente che detto comune non si sia tempestivamente attivato nei confronti del garante per il recupero di quanto dovuto (cfr. Consiglio Stato, sez. IV, 10 agosto 2007, n. 4419)

Non sembra, infine, che possa essere qualificato in violazione della buona fede e di per sé causa dell’aggravamento della posizione del debitore il comportamento del creditore che, in assenza di qualunque offerta diretta all’estinzione tempestiva del debito ed in mancanza di previsione di uno specifico obbligo in tal senso, non si attivi nei confronti del garante secondo tempistiche gradite al soggetto obbligato>>

La normativa più favorevole sopravvenuta agli atti impugnati non rileva in materia di sanzioni amministrative, laddove trovano integrale applicazione i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all’art. 1 della legge n. 689 del 1981, i quali comportano l’assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole (Cass. civ. sez. lav. 26 gennaio 2012, n. 1105; Cass. civ., I, 4 luglio 2003, n. 10582; Cass. civ., sez. VI, 28 dicembre 2011, n.29411).
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza numero 356 del 22 marzo 2013 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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