venerdì 19 aprile 2013

autentica notarile incompleta_non vi è possibilità di applicazione del potere_dovere di soccorso

LEGITTIMA ESCLUSIONE <<Né può ritenersi che l’indicazione degli estremi della polizza e dell’appendice riportati nell’atto la cui firma è stata autenticata possa ritenersi equipollente a quanto richiesto nella lettera di invito, considerato che, non avendo il notaio apposto sugli allegati né la firma né quanto meno un timbro di congiunzione, questi non possono comunque essere considerati parte integrante dell’atto autenticato>>

In conseguenza di tale invalidità non può che determinarsi l’esclusione della Ricorrente Service dalla procedura, atteso che sia la lettera di invito (punto 4.1) che l’art. 75, comma 8, del D. Lgs. n. 163 del 2006 espressamente la dispongono (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, I, 14 giugno 2012, n. 1192).
Né tale invalidità può ricondursi ad una mera irregolarità che imporrebbe alla Stazione appaltante di applicare l’istituto del soccorso istruttorio, visto che tale istituto non può certo sopperire a carenze di natura sostanziale o legate ad impegni non correttamente assunti dalle parti in sede di formulazione delle offerte che, come nel caso di specie, risultano finalizzate alla tutela dell’interesse pubblico alla certezza sulla provenienza della garanzia e del suo esatto contenuto.

A tal proposito, una recente giurisprudenza ha precisato che in siffatti casi non si può “procedere ad alcuna regolarizzazione documentale, attesa da un lato, la natura essenziale della formalità in questione che, si ripete, era richiesta direttamente dal bando – a pena di esclusione – a tutela dell’interesse specifico della stazione appaltante ad avere la certezza dell’individuazione del soggetto obbligato nei confronti dell’Amministrazione appaltante, e dall’altro, la necessità di tutela dell’interesse anche degli altri soggetti partecipanti alla gara alla correttezza dell’intero procedimento di aggiudicazione” (T.A.R. Puglia, Bari, I, 14 giugno 2012, n. 1192)
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza  numero 843 del 4 aprile 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano 

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