venerdì 19 aprile 2013

legittima esclusione_Il notaio ha autenticato soltanto la firma apposta alla presa d’atto del rilascio della polizza

ATTENZIONE:

PUR IN PRESENZA DEL PRINCIPIO DELLA TASSATIVITA’ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE, NUOVAMENTE IL TAR DECIDE DI ESCLUDERE L’IMPRESA PER INOSSERVANZA DELLA LEX SPECIALISI DI GARA RIGUARDO A  << l’autenticazione della sottoscrizione della fideiussione/polizza e non di documenti diversi, qual è la presa d’atto>>

NB

NELLA FATTISPECIE QUI ESAMINATA VI E’ UN’ULTERIORE CONSEGUENZA DI CUI L’ASSICURATORE POTREBBE ESSERE CONSIDERATO RESPONSABILE: POICHE’ LA RICORRENTE ANDAVA ESCLUSA PER “COLPA” DELL’AUTENTICA, IL TAR DICHIARA INAMMISSIBILE IL SUO RICORSO E...COMPENSA LE SPESE....

In conclusione, la fondatezza della sopra scrutinata censura determina l’accoglimento del ricorso incidentale, cui consegue il venir meno dell’interesse da parte della ricorrente Ricorrente Service alla decisione, sia del ricorso introduttivo che di quello per motivi aggiunti, non potendosi censurare l’esito di una procedura da parte di un soggetto che doveva essere escluso dalla stessa (cfr. Consiglio di Stato, Ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4)


LEGITTIMA ESCLUSIONE: l’autentica notarile riguarda soltanto la firma apposta dal procuratore dell’istituto finanziario in calce alla dichiarazione con cui si prende atto dell’avvenuto rilascio delle polizze, mentre le firme apposte sulla polizza e sull’appendice non sarebbero autenticate.

l’attività di certazione del P.U. può spiegare effetto soltanto per quanto riguarda la parte dell’atto alla quale legalmente accede la sottoscrizione e non per le teoricamente innumerevoli appendici rappresentative di pattuizioni contrattuali integrative o sostitutive aliunde stipulate dalle parti.

In sostanza, tali clausole possono ben corrispondere ad effettivi accordi intervenuti in sede contrattuale interna fra debitore e garante ma – ponendosi nell’ottica del creditore terzo beneficiato – non sono validate dall’autentica
a cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla sentenza  numero 843 del 4 aprile 2013 pronunciata dal Tar Lombardia, Milano 



Con una seconda doglianza, contenuta sempre nel ricorso incidentale, si assume che la polizza fideiussoria presentata da Ricorrente Service non sarebbe conforme a quanto previsto né dalla lex specialis né dalla normativa generale, giacché l’autentica notarile riguarderebbe soltanto la firma apposta dal procuratore dell’istituto finanziario in calce alla dichiarazione con cui si prende atto dell’avvenuto rilascio della polizza, mentre le firme apposte sulla polizza e sull’appendice non sarebbero autenticate.
2.1. La doglianza è fondata.
La lettera di invito al punto 4.1.5 stabilisce che la presentazione della fideiussione/polizza sarebbe potuta avvenire, oltre che con l’utilizzo della firma digitale (modalità 1 e 2), anche attraverso l’autentica notarile della firma del garante che avrebbe sottoscritto la predetta garanzia (modalità 3).
La ricorrente principale Ricorrente, al riguardo, ha inserito nella documentazione di gara una dichiarazione dell’agente del garante (Atradius Credit Insurance N.V.) autenticata dal notaio, con la quale si prende atto dell’avvenuto rilascio della polizza PR0678458, repertorio n. 252002120, con un’appendice, a favore di Ricorrente Service s.r.l. per un massimale di € 684.180,00, a cui è stata aggiunta materialmente la polizza e un’appendice a testo libero (all. 22 di Ricorrente). Il notaio ha autenticato soltanto la firma apposta alla presa d’atto del rilascio della polizza, mentre le firme apposte sia sulla polizza che sull’appendice non risultano autenticate.
In tal modo non appare rispettata la prescrizione contenuta nella lettera di invito al punto 4.1.5, allorquando nella stessa è stata richiesta specificamente l’autenticazione della sottoscrizione della fideiussione/polizza e non di documenti diversi, qual è la presa d’atto. Né può ritenersi che l’indicazione degli estremi della polizza e dell’appendice riportati nell’atto la cui firma è stata autenticata possa ritenersi equipollente a quanto richiesto nella lettera di invito, considerato che, non avendo il notaio apposto sugli allegati né la firma né quanto meno un timbro di congiunzione, questi non possono comunque essere considerati parte integrante dell’atto autenticato, anche alla luce dell’insegnamento giurisprudenziale secondo cui “nella scrittura privata autenticata è contenuta la documentazione contestuale di due atti che sono, tuttavia, idealmente distinti essendo l’uno privato e l’altro (autentica notarile) atto pubblico di certazione, che è fidefaciente fino querela di falso (art. 2700 cod. civ.) e preclude de iure il disconoscimento della firma da parte del suo autore in sede processuale (art. 2703 cod. civ.). Per il suo carattere di atto pubblico e per gli effetti che da essi discendono, l’autentica ha una forma tipica che ne comporta la nullità ove manchi taluno degli elementi prescritti dalla legge (data, dichiarazione etc.) e la pacifica insurrogabilità per mezzo di atti atipici (ad es. dichiarazioni del P.U. rese ex post). Ovviamente, l’attività di certazione del P.U. può spiegare effetto soltanto per quanto riguarda la parte dell’atto alla quale legalmente accede la sottoscrizione e non per le teoricamente innumerevoli appendici rappresentative di pattuizioni contrattuali integrative o sostitutive aliunde stipulate dalle parti. In sostanza, tali clausole possono ben corrispondere ad effettivi accordi intervenuti in sede contrattuale interna fra debitore e garante ma – ponendosi nell’ottica del creditore terzo beneficiato – non sono validate dall’autentica” (Consiglio di Stato, IV, 30 dicembre 2006, n. 8265).

Nessun commento:

Posta un commento