martedì 23 aprile 2013

anche se per ampliare novero concorrenti, non è corretto riammettere impresa legittimamente esclusa

la dichiarata intenzione di non compromettere la par condicio concorrenziale non poteva essere spinta sino a tradursi nella tenace volontà di riammettere comunque alla gara un soggetto che ne era stato legittimamente escluso per carenza di un requisito di cui la stessa amministrazione si era consapevolmente dotata.
E’ evidente al riguardo che la volontà di ottenere comunque una pluralità di offerte (in un mercato caratterizzato da un numero limitatissimo di operatori) ha avuto come contraltare fattuale quello di compromettere il concomitante interesse della società appellata – la quale aveva partecipato in modo del tutto legittimo alla procedura, presentando un’offerta conforme alla lex specialis di gara - alla par condicio concorrenziale.

Del resto, se è vero che la massima partecipazione rappresenta un principio generale in materia di procedure ad evidenza pubblica, non sembra che tale principio risulti salvaguardato nel caso di procedura alla quale hanno chiesto di partecipare solo due imprese (una delle quali è stata in seguito legittimamente esclusa), laddove la scelta dell’amministrazione si traduca – a ben vedere – non già nell’ampliamento della platea dei possibili partecipanti (ad esempio, consentendo la partecipazione a un terzo operatore), bensì nel semplice fatto di consentire la partecipazione a uno dei due operatori – quello inizialmente escluso -.

In tal modo operando l’amministrazione non sembra aver agito al fine di garantire la più ampia partecipazione concorrenziale, quanto – piuttosto – al fine di riammettere in modo surrettizio un candidato (lo si ripete: legittimamente) escluso

A cura di Sonia Lazzini

Passaggio tratto dalla decisone numero 1999  del 12 aprile  2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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