venerdì 22 marzo 2013

legittima escussione della cauzione provvisoria mancata sottoscrizione del contratto

risulta giustificata anche l'escussione della cauzione provvisoria che ha per scopo anche quello di garantire l'amministrazione per il caso in cui l'aggiudicataria non si sia prestata a stipulare il relativo contratto, come previsto dalle stesse norme di gara
La ricorrente, dopo l'aggiudicazione definitiva dell'appalto, è stata invitata in più occasioni a produrre tutta la documentazione necessaria per sottoscrivere il contratto.
Anziché produrre la richiesta documentazione, la ricorrente, in data 19/1/2004, ha comunicato un atto di significazione e diffida chiedendo al comune di revocare il provvedimento di aggiudicazione e, comunque, di ritenere esente la scrivente (ricorrente) da qualsivoglia obbligo nascente dalla procedura concorsuale.
Il responsabile del procedimento con nota del 31/1/2004 ha risposto al suddetto atto di diffida fornendo alcuni chiarimenti in ordine al contenuto dell'appalto, convocando l'aggiudicataria per il giorno 12/2/2004 per la stipula del contratto previo invio della documentazione necessaria, anticipando che, in difetto, si sarebbe provveduto all'escussione della garanzia provvisoria.

Successivamente, perdurando l'inadempienza dell'aggiudicataria, il Dirigente ha trasmesso l'avviso di avvio del procedimento relativo alla pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e della contestuale escussione della cauzione provvisoria precisando che potevano essere presentate memorie e/o osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento.
Successivamente col provvedimento impugnato n. 364/2004 del 27/4/2004 il dirigente, accertato che l'aggiudicataria non aveva provveduto entro il termine di 10 giorni scadente in data 11/3/2004 a produrre tutta la documentazione necessaria, ha disposto la decadenza dall'aggiudicazione dell'appalto e la riscossione della garanzia fideiussoria.
Col ricorso si sostiene che non è esatto che non sia stata inviata l'intera documentazione.
Tuttavia a pagina sei della memoria depositata il 28 dicembre 2012 parte ricorrente afferma che la documentazione è stata trasmessa il giorno 22/4/2004 (ricevuta dal comune il 26/4/2004).
La suddetta spedizione, peraltro, a prescindere dalla regolarità e completezza della stessa, è tardiva, in quanto, anche a volere assumere quale data utile la scadenza del termine di 10 giorni indicato dalla lettera di avviso di avvio del procedimento, la documentazione completa doveva pervenire alla stazione appaltante entro il 11/3/2004.
Si deve poi aggiungere che, dopo l'aggiudicazione, il comportamento della ricorrente è stato contraddittorio in quanto, mentre contestava la regolarità della procedura invocando l'autotutela, manifestava anche l'intenzione, non accompagnata da atti definitivi e completi, di trasmettere la documentazione necessaria per la conclusione del contratto.
Anche per quest’aspetto appare giustificato il provvedimento impugnato, tenuto conto del fatto che il disciplinare di gara prevedeva che la documentazione doveva pervenire entro i termini fissati dalla stazione appaltante.
Si deve poi osservare che la decadenza è stata disposta dopo vari solleciti e la trasmissione formale dell’avviso di avvio del procedimento.

a cura di Sonia Lazzini

 sentenza  numero 107  del 12 febbraio 2013 pronunciata dal Tar Emilia Romagna, Bologna

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