giovedì 7 marzo 2013

la verifica di anomalia mira ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o no

E’ invece fondata l’ulteriore argomentazione con la quale gli appellanti sostengono che il primo giudice è giunto ad affermare l’insostenibilità dell’offerta dell’aggiudicataria sulla base di elementi insufficienti e, deve essere aggiunto, sulla base di una censura incompleta.

Osserva il Collegio come sia pacifico in giurisprudenza il principio secondo il quale il giudizio di anomalia dell’offerta per l’aggiudicazione di una gara d’appalto presupponga necessariamente l’esame dell’offerta stessa nella sua globalità, mentre non può portare all’espressione del suddetto giudizio l’accertamento dell’inverosimiglianza di un suo elemento (da ultimo C. di S., IV, 23 luglio 2012, n. 4206:

ai sensi dell'art. 88 settimo comma del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, nelle procedure indette per l'aggiudicazione di appalti la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, ma mira invece ad accertare se l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile o no e se sia serio affidamento circa la corretta esecuzione dell'appalto; in tema di aggiudicazione di un appalto e in sede di contraddittorio correlato alla verifica dell'anomalia dell'offerta è consentito un limitato rimaneggiamento degli elementi di quest'ultima, a condizione che la proposta contrattuale non venga modificata e non venga alterata la sua logica complessiva).

a cura di Sonia Lazzini

decisione  numero 973  del 18 febbraio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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