venerdì 17 giugno 2011

NON SI PUO’ PRETENDERE IL VERSAMENTO DELLA CAUZIONE A FAVORE DELLA BANCA DI ITALIA

Illegittima la clausola del bando che preveda che <<l’impegno del fidejussore a versare l’importo della cauzione alla Banca d’Italia, dietro semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, senza riserve, entro 15 giorni dalla richiesta medesima”.>>

Le disposizioni di riferimento non prevedono che possa essere inserita, nel bando e/o nel disciplinare di gara, una clausola che preveda, in caso di escussione della polizza a prima richiesta, l’importo del fideiussore a versare l’importo della cauzione nei confronti di un soggetto ben individuato.

Una corretta interpretazione di tali norme induce a ritenere, anche alla stregua dei principi comunitari di trasparenza e massima partecipazione alle procedure volte all’affidamento di commesse pubbliche, che l’esclusione dalla selezione possa essere legittimamente prevista dall’Amministrazione appaltante nella lex specialis soltanto quando ricorrano motivi specifici e ben esplicitati.

Nel caso di specie, nessuna motivazione in tal senso è stata addotta.

Di Sonia Lazzini


Alla luce, poi, di ragioni di mero buon senso, va sottolineato che appare irrilevante l’indicazione dell’Istituto bancario cui dovrà essere versato l’importo della cauzione provvisoria:

Ciò che appare necessario si identifica con la necessità che il partecipante alla gara sia disposto a versare l’importo dovuto; appare addirittura risibile ritenere che tale impegno possa ritenersi “rafforzato” se viene indicato il destinatario di tale versamento.

Ed allora, una tale disposizione non può che intendersi in un solo modo: l’Ente appaltante ha voluto tuzioristicamente indicare la Banca d’Italia come destinataria di tale impegno, per mera conoscenza e/o comodità degli stessi partecipanti alla gara; quello che appare necessario è soltanto l’assunzione dell’impegno di effettuare un tale versamento.

Il ragionamento di parte ricorrente, pertanto, va condiviso

Tratto dalla sentenza numero 1446  del 9 giugno 2011 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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