venerdì 22 febbraio 2013

si puo' riconoscere una perdita di chance su grado approssimazione al bene della vita raggiunto dal ricorrente

si desume, inoltre, che tale comportamento antigiuridico della stazione appaltante ha certamente costituito la causa della lesione subita dalle ricorrenti, consistente nella perdita in capo alle medesime della possibilità di aggiudicarsi la gara.

La perdita di chance si configura, infatti, quale possibilità di conseguire un risultato favorevole, non potendo considerarsi risarcibile ex se, quale entità patrimoniale a sé stante, ma dovendo essere caratterizzata da un quid pluris che la differenzi e la qualifichi rispetto alla posizione di chi possa vantare una mera aspettativa di fatto non giuridicamente apprezzabile. In particolare, la chance meritevole di riconoscimento presuppone che risulti concretamente provata la perdita della possibilità di conseguire un risultato utile e, nella specie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, l'onere della prova incombe sul danneggiato.

Ed invero, la discrezionalità amministrativa elimina nella maggior parte dei casi la possibilità di compiere un giudizio prognostico in termini di preciso calcolo percentuale, ma non esclude di poter riconoscere una perdita di chance, sulla base del grado di approssimazione al bene della vita raggiunto dal ricorrente (cfr. TAR Campania, sez. VIII, 19 dicembre 2012, n. 5254), come nel caso di specie, in cui le società istanti, posizionatesi seconde in graduatoria su tre concorrenti, hanno dimostrato certamente la perdita della possibilità di conseguire l’aggiudicazione della procedura concorsuale in questione.
Con riferimento, infine, al concreto profilo della quantificazione del danno, la somma da liquidarsi deve comporsi di una percentuale del mancato utile conseguito dalle ricorrenti, che non hanno potuto godere della possibilità di aggiudicarsi la gara, e che, in relazione al numero dei partecipanti (tre), si ritiene di quantificare in un terzo del medesimo mancato utile

A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla sentenza   numero 341 del 5  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Lombardia,Milano

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