martedì 12 marzo 2013

non si deve escutere la cauzione provvisoria nel caso di errata valutazione sul requisito richiesto e posseduto

l'articolo 10, comma 1 quater , della legge n. 109 del 1994 ( e oggi l'articolo 48 del d.lgs. n. 163 del 2006) deve essere interpretato secondo un criterio logico tenendo conto della circostanza che non si debba trattare di una violazione lieve;

nel caso in cui, pertanto, la dichiarazione sia il frutto di una oggettiva erronea percezione della realtà e dia luogo ad una tempestiva ammissione da parte della concorrente dichiarante di siffatta discrasia, non si deve procedere all'incameramento della cauzione, a meno che la stazione appaltante non provi che la partecipazione della concorrente abbia falsato la procedura selettiva con innegabili riflessi sulle altre imprese partecipanti.

E, infatti, nel caso in cui l'impresa non abbia dichiarato nulla di diverso e di più di ciò di cui è realmente in possesso, ma abbia solo errato nel valutare sufficiente il requisito posseduto, non avrebbe senso irrogare sanzioni che vadano oltre la fisiologica esclusione dell'impresa dalla gara (cfr. nei termini, da ultimo, T.A.R. Lazio-Roma, sez. II, 6 marzo 2009, n. 2341)

a cura di Sonia Lazzini
passaggio tratto dalla sentenza numero 1566 del 13  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Lazio, Roma

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