Come è noto l’articolo 48 del codice dei contratti predispone che la Stazione appaltante debba sorteggiare, come minimo, il 10% dei partecipanti ammessi alla procedura al fine di verificarne il reale possesso dei requisiti di ordine speciale
Ove tale dimostrazione non avvenga, le tre sanzioni sono l’esclusione dalla procedura, l’escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autority
Il seguente passaggio tratto dalla sentenza numero 787 del 28 aprile 2011 pronunciata dal Tar Campania, Salerno, ci insegna che
<<RITENUTO che infondato è il secondo motivo di gravame (con il quale si denunzia la pretermissione degli adempimenti procedimentali prefigurati all’art. 48 del d. lgs. n. 163 cit.), posto che, per comune intendimento, le possibili anomalie del procedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 48 d.lg. n. 163 cit. sarebbero al più a riverberarsi sulle singole posizioni dei concorrenti coinvolti dall'accertamento, determinando l'illegittimità dell'aggiudicazione eventualmente intervenuta in loro favore, ma giammai possono di per sé tradursi nell'illegittimità dell'intera procedura di gara, sul cui assetto complessivo non possono incidere situazioni di invalidità circoscritte individualmente, pena la lesione dei fondamentali principi di proporzionalità e di conservazione degli atti giuridici (in terminis, da ultimo, T.A.R. Campania Napoli, sez. I, 8 luglio 2010, n. 16615 e cfr. altresì, TAR Lecce, sez. II, 14 agosto 2007, n. 3077), e ciò segnatamente quando, come nella specie, non si dimostri che alcuno dei concorrenti fosse concretamente carente dei requisiti di partecipazione richiesti.>>
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