Né il beneficio a cui la ricorrente può aspirare potrebbe identificarsi nella riedizione della gara.
Infatti, le decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici in ordine alla indizione di gare pubbliche sono ampiamente discrezionali e non trovano di fronte a sé posizioni soggettive azionabili da parte di terzi interessati, non essendovi soggetti che possano vantare una pretesa giuridicamente qualificata in ordine alla richiesta al mercato di un determinato servizio, lavoro o fornitura da parte della p.a.
Tale pretesa non può radicarsi nemmeno in capo all’impresa che sia stata esclusa da una gara pubblica sotto forma di un presunto interesse strumentale alla riedizione della gara, posto che tale interesse non collegandosi ad un comportamento doveroso della p.a. rispetto al quale il concorrente escluso può vantare una posizione qualificata, rimane un aspettativa di mero fatto".
a cura di Sonia Lazzini
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