venerdì 22 febbraio 2013

illegittime stasi amministrative che provocano un danno ingiusto, subito e provato

Il Tribunale, alla stregua delle circostanze evidenziate, rileva che il ritardo, vulnerando il principio della temporalità del procedimento e, soprattutto, della prevedibilità dell’azione amministrativa, merita considerazione risarcitoria,
specie ove tale richiesta, come nel caso di specie, provenga dalla esplicazione di attività imprenditoriali che maggiormente risentono delle illegittime stasi amministrative (cfr., in generale L. 180/2011; va altresì richiamata la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ove all’articolo 41 –Diritto ad una buona amministrazione – sancisce che Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione.).

Va quindi risarcito il danno da ritardo procedimentale, richiesto nel ricorso, presentandosi al riguardo la domanda fondata.
In particolare:
–I fatti sono stati accertati nella sentenza sul silenzio resa in sede camerale;
–La colpa della amministrazione è palmare, avendo la stessa omesso la trasmissione dei suddetti atti e, soprattutto, mantenuto tale comportamento omissivo dopo la pronuncia di questo giudice, adottando in ritardo la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;
–La diligenza della parte istante (sul parametro ex art. 1227 C.C.) parimenti affermabile, posto che la stessa ha attivato il principale rimedio del procedimento avverso il silenzio, assumendo dunque un comportamento teso a minimizzare il danno;
–Ha infine indicato elementi di prova ai danni subiti.

A CURA DI SONIA LAZZINI
passaggio tratto dalla sentenza   numero 823 dell' 8  febbraio  2013 pronunciata dal Tar Campania, Napoli

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