si rileva come l’aggiudicataria abbia presentato la propria domanda di ammissione alla gara utilizzando il modello predisposto dalla stazione appaltante 
il quale, per quanto riferito ai soggetti incaricati dell’attività di progettazione, richiedeva solamente di indicarne i nominativi, il possesso dei requisiti previsti dal bando e l’importo dei lavori per i quali erano state svolte attività di progettazione negli ultimi dieci anni.
Il facsimile messo a disposizione dei concorrenti non contemplava, quindi, il rilascio della dichiarazione inerente il possesso dei requisiti generali da parte dei progettisti incaricati (ma solo da parte dei legali rappresentanti, amministratori, procuratori e direttori tecnici, anche cessati dalla carica) né conteneva uno spazio apposito nel quale inserire eventualmente la dichiarazione.
Quest’ultimo rilievo è dirimente, non potendosi certamente ipotizzare, in applicazione dei principi di favor partecipationis e di tutela dell'affidamento, che vada sanzionata con l’esclusione dalla gara la condotta del concorrente che abbia fedelmente ricalcato le indicazioni contenute nello schema di domanda predisposto dalla stazione appaltante.
L’eventuale incongruenza tra il modello di domanda e gli obblighi dichiarativi posti dalla legge a carico dei concorrenti andava imputata, quindi, alla pubblica amministrazione che aveva messo a disposizione detto modello e non certo dell’impresa che, facendo affidamento sulla correttezza del medesimo, si era limitata alla sua puntuale compilazione.
a cura di Sonia Lazzini
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