venerdì 28 dicembre 2012

legittimo operato di una regione quale unica stazione appaltante e centrale di acquisto

Nella fattispecie, infatti, la Regione Lazio, quale unica stazione appaltante e centrale d'acquisto, ha indetto una procedura ristretta per l'affidamento del servizio di cui trattasi per le singole A.S.L. regionali, articolata in sette diversi lotti,

per i quali, come emerge dagli atti, erano previste distinte gare e procedure, con altrettante distinte operazioni, valutazioni, graduatorie e aggiudicazioni, nè poteva essere diversamente, essendo differenti le strutture sanitarie destinatarie del servizio stesso alle quali spettava poi la stipula degli specifici contratti ed il conseguente onere di seguirne l'adempimento da parte dei vari affidatari, anche nel caso che l’aggiudicatario fosse lo stesso, potendo le imprese partecipare a una o più gare (c.f.r. al riguardo sentenza T.A.R. Lazio-Sezione I Ter n. 35960 del 14 ottobre 2010

ATTENZIONE: IN CASO DI CENTRALI DI COMMITTENZA, L’IMPORTO DELLA PROVVISORIA E’ QUELLO EVIDENZIATO SUL BANDO O SULL’INVITO IN QUANTO

<< Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)
1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del 2012)>>




attenzione AGLI SVINCOLI DELLE CAUZIONI DEFINITIVE!
la norma di riferimento è CONTENUTA NEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE AL CODICE DEI CONTRATTI

Art. 306. Svincolo progressivo della cauzione in caso di contratti stipulati da centrali di committenza

1. Nel caso di convenzioni, contratti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, ove le cauzioni siano costituite a favore delle stesse, lo svincolo progressivo e proporzionale della cauzione di cui all'articolo 113 del codice, avviene sulla base del certificato di verifica di conformità di cui all'articolo 322 che le stazioni appaltanti, che acquistano beni o servizi attraverso la centrale di committenza, sono tenute ad inviare alla centrale stessa.


La disciplina di gara ha assicurato in ogni caso la par condicio fra le concorrenti ponendo previsioni del tutto accessibili e comprensibili per qualunque azienda intendesse partecipare alle singole gare.

La stessa Regione, nel solo intento di agevolare la lettura del testo di talune indicazioni, e quindi la partecipazione alla gara, ha prodotto chiarimenti che non hanno apportato alcuna modifica o integrazione di quelle indicazioni.

Quanto all’ordine di apertura e valutazione delle diverse offerte tecniche ed economiche dei vari lotti, va sottolineato che le censure e, soprattutto, le conseguenze dedotte risultano suffragate da mere affermazioni apodittiche e presuntive e non invece da dati ed elementi probatori di fatti e comportamenti, nonché di commistioni valutative che in concreto possano avere condizionato quelle operazioni e le conseguenti valutazioni.

Va evidenziato che , pur essendo la Regione unica stazione appaltante, la procedura, come già detto in precedenza, si articolava nell’affidamento del servizio di cui trattasi per più A.S.L. regionali divise in ben sette lotti da effettuarsi con distinte selezioni, operazioni, graduatorie, aggiudicazioni e contratti, tenuto conto che le imprese potevano partecipare a una o più gare e che, quindi, gli aggiudicatari potevano essere diversi o gli stessi.

Deve concludersi, dunque, che le gare hanno avuto un iter procedurale autonomo una dall’altra, senza possibilità di alcuna reciproca e diretta influenza, tenuto altresì conto che nulla emerge comunque dagli atti in tal senso.

Infine, la commissione, regolarmente nominata ai sensi del Codice degli Appalti, risulta aver svolto la procedura, le operazioni e le valutazioni nella completezza e pienezza del plenum previsto, limitandosi, laddove incompleta, ad attività meramente propedeutiche, conoscitive e ricognitive che non hanno comportato alcuna valutazione né decisione.
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisone  numero 6435 del  14 dicembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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