Non si rinviene alcuna ragione per ritenere che l’obbligo di dichiarazione ex art. 38 del codice sia riferibile anche ai progettisti indicati dall’aggiudicataria
la contraria opzione, pur sostenuta da alcune pronunce del giudice amministrativo, non pare rispettosa né dell’impianto di tale disposizione normativa, che prescrive il possesso e la dimostrazione dei requisiti generali in capo ai soli vertici del soggetto imprenditoriale, né delle ragioni di certezza giuridica che, a maggior ragione dopo la recente riformulazione dell’art. 46 del codice, implicano l’esigenza che la materia dell’ammissione alle gare d’appalto sia fatta poggiare su basi il più possibile oggettive e su un numero chiuso, tassativamente predeterminato, di motivi di esclusione.
la ratio sottesa all’obbligo dichiarativo di cui all’art. 38 è pacificamente quella di garantire l’amministrazione appaltante in ordine all’affidabilità, dal punto di vista della morale professionale, dei soggetti che aspirano a divenire contraenti con la pubblica amministrazione.
In coerenza, l’obbligo dichiarativo in parola si estende a tutti i soggetti che, alla stregua dei poteri sostanziali ad essi attribuiti, abbiano il potere di impegnare la persona giuridica nei confronti della stazione appaltante nonché ai direttori tecnici dell’impresa.
Non vi è ragione, invece, per ritenere che la dichiarazione debba anche essere resa dai progettisti qualificati di cui si avvale l’impresa partecipante alla gara per l’affidamento di un appalto integrato, poiché tali soggetti non assumono il ruolo di partecipanti alla gara né di parte contrattuale e non entrano, in conseguenza, in rapporti diretti con l’amministrazione appaltante, ma solo con l’impresa che si avvale delle loro prestazioni.
Nell’ipotesi generale di avvalimento, peraltro, l’obbligo dichiarativo in parola è espressamente sancito, con riguardo all’impresa ausiliaria, dall’art. 49, comma 2, lett. c), del codice e trova giustificazione nella previsione di responsabilità solidale che il comma 4 dello stesso art. 49 pone a carico di quest’ultima impresa.
Significativamente, la previsione inerente detto obbligo dichiarativo non è ripetuta nella diversa ipotesi configurata dall’art. 53, comma 3, del codice, secondo cui gli operatori economici possono avvalersi (in senso generico) di soggetti qualificati dal punto di vista professionale in materia di progettazione, mediante la semplice indicazione degli stessi, dando così vita ad una collaborazione esterna che non comporta diretta assunzione di responsabilità né interlocuzione con l’amministrazione
a cura di Sonia Lazzini
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