Dev’essere osservato che la procedura ad evidenza pubblica indetta con bando del 27 luglio 2011 concerne l’affidamento di un appalto misto di servizi di ingegneria ed esecuzione lavori, sussumibile nella fattispecie contemplata dall’art. 53, secondo comma, lett. c), del codice dei contratti pubblici.
Parte ricorrente si duole dell’asserita mancanza di alcuni degli elaborati progettuali di cui all’art. 24 del Regolamento d.P.R. n° 207/2010 e censura, altresì, il disciplinare ove interpretato in contrasto con l’art. 53 del d.lgs. n° 163/2006, nonchè con gli artt. 15, 24 e 30 del d.P.R. n° 207/2010 .
La doglianza è infondata.
Ai sensi dell’art. 93 del codice dei contratti pubblici, la progettazione in materia di lavori pubblici si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva.
Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alle valutazioni delle soluzioni possibili.
Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni.
Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.
La distinzione dell’attività di progettazione dei lavori pubblici in tre livelli di approfondimento tecnico indica il progressivo affinamento dell’idea progettuale, nell’ambito del quale il progetto definitivo esprime un livello di definizione progettuale tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare.
In coerenza con le richiamate disposizioni normative, il principio di completezza progettuale deve ritenersi rispettato ogniqualvolta il progetto definitivo presenti un livello di definizione tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare.
(...)
Essendo stato richiesto un livello di definizione progettuale tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare, é da ritenersi infondata la doglianza svolta avverso il disciplinare di gara, non sussistendo profili di contrasto con le disposizioni del codice dei contratti pubblici e del regolamento di cui al d.P.R. n° 207/2010 concernenti la progettazione definitiva
Considerato che, come dedotto dal controinteressato costituito, in sede di offerta tecnica del Consorzio aggiudicatario è stato prodotto il progetto definitivo comprensivo degli elaborati, delle relazioni tecniche illustrative, del computo metrico non estimativo, richiesti dal disciplinare di gara, che il progetto definitivo presentato in sede di offerta aggiudicataria esprime un livello di definizione progettuale tale da consentire la compiuta individuazione dei lavori da realizzare e che appare, altresì, essere stato rispettato, in concreto, il principio di completezza progettuale, le doglianze svolte in impugnativa devono essere respinte.
ecco la norma di riferimento
Capo III Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte _Sezione I - Oggetto del contratto e procedure di scelta del contraente
Art. 53. Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
(art. 1, dir. 2004/18; art. 19, art. 20, co. 2, legge n. 109/1994; art. 83, d.P.R. n. 554/1999; artt. 326 e 329, legge n. 2248/1865, all. F)
1. Fatti salvi i contratti di sponsorizzazione e i lavori eseguiti in economia, i lavori pubblici possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione, come definiti all'articolo 3.
2. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre stabilisce, motivando, nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, se il contratto ha ad oggetto:
a) la sola esecuzione;
b) la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice;
c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori.
(lettera così modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 152 del 2008)
a cura di Sonia Lazzini
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