giovedì 3 gennaio 2013

L’art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 - norma imperativa applicabile anche concessioni di servizi pubblici - contiene il divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della P.A. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture

L’art. 57, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006 - norma imperativa applicabile anche concessioni di servizi pubblici - contiene il divieto espresso di rinnovo tacito dei contratti della P.A. aventi ad oggetto servizi, lavori e forniture, finalizzato ad evitare che l’affidamento di un dato contratto sia sottratto al confronto concorrenziale tra gli operatori del relativo settore economico; esso rappresenta un principio di carattere generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal trattato CE che, in quanto tale, opera per la generalità dei contratti pubblici ed è estensibile anche alle concessioni di servizi pubblici (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 28 marzo 2012, n. 430).

Detto principio prevale sulle altre e contrarie disposizioni dell’ordinamento e della lex specialis ed è consentita una deroga limitata solo con riguardo alla possibilità di prevedere una proroga del contratto e sempre che, con puntuale motivazione, l’Amministrazione dia conto degli elementi che conducono a disattendere il principio generale.

In altri termini, se l’Amministrazione opta per l’indizione della gara, nessuna particolare motivazione è necessaria; non così invece se ci si avvale della possibilità di proroga prevista dal bando. Detta ultima opzione dovrà essere analiticamente motivata, dovendo essere chiarite le ragioni per le quali si sia stabilito di discostarsi dal principio generale (Consiglio di Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194).

Bene ha fatto, quindi, l’Amministrazione, nel rispetto della regola della concorrenza, ad indire una gara per l’affidamento della fornitura in questione, poiché, senza entrare nel merito della legittimità o meno della convenzione originaria, essa deve ritenersi comunque scaduta, sicchè alcun vincolo contrattuale lega l’ASL al Laboratorio ricorrente


tratto dalla sentenza    numero 8 del 3 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

1 commento:

  1. Il rinnovo dei contratti e tutto ciò che è intorno è un argomento piuttosto barbaro per le novizie. Grazie per le vostre spiegazioni che portano un poco di luce.

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