venerdì 18 gennaio 2013

applicazione direttiva ricorsi alle convenzioni quadro_Consiglio di Stato si rivolge Corte giustizia europea

al fine di decidere sugli appelli proposti contro il capo di sentenza che ha dichiarato l’inefficacia della convenzione quadro, dispone a cura della Segreteria, come da separata ordinanza, la trasmissione degli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea”

Quanto alla inefficacia della convenzione quadro pronunciata dal Tar, entrambi gli appelli contestano, con articolate argomentazioni, la possibilità di applicare al caso in esame l’art. 122 del c.p.a. Ciò sul presupposto che, una volta accertata l’esistenza di un valido avviso volontario per la trasparenza pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’UE, la corretta applicazione della direttiva europea 2007/66 (art. 2-quinquies par. 4), e della normativa interna di recepimento (art. 121 co. 5 c.p.a.), imporrebbe sempre e comunque la salvaguardia degli effetti del contratto. Il che si tradurrebbe, sul piano del diritto interno, nel divieto di fare applicazione dell’art. 122 c.p.a. e quindi nell’impossibilità di dichiarare, neppure per tale via, l’inefficacia del contratto.
La difesa di Controinteressata contesta simile tesi perché – assume - con essa si verrebbe a creare una zona franca proprio nel caso in cui la violazione della concorrenza è più forte.

Così riassunte in estrema sintesi le contrapposte tesi di parte, il Collegio osserva come su tale specifica questione non constino precedenti giurisprudenziali e come invece siano già emerse opinioni dottrinali che hanno posto in luce l’apparente paradosso della soluzione prospettata dagli odierni appellanti; sicché è pregiudiziale, ai fini del decidere, approfondire la portata esatta della citata direttiva 2007/66/CE, attraverso il rinvio della questione alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, a norma dell’art. 267 lett. b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come da separata ordinanza.
9. Ogni decisione sull’efficacia della convenzione quadro, come anche sulle spese del giudizio, è riservata all’esito dell’incidente comunitario e sino ad allora il presente giudizio è sospeso

tratto dalla decisione  numero 26 dell' 8 gennaio 2013 pronunciata dal Consiglio di Stato

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