Con un unico e articolato motivo, la ricorrente sostiene che l’esclusione è illegittima per la nullità del richiamato punto 6 del disciplinare di gara, conseguenza della violazione dell’art. 46, comma 1-bis, del codice dei contratti, in quanto la dichiarazione dei progettisti non sarebbe prescritta da alcuna disposizione di legge o di regolamento. Infatti – si argomenta - nell’appalto integrato, ove l’operatore economico non si presenti in raggruppamento con i professionisti, i progettisti sono solo indicati nell’offerta, ma non possono essere considerati quali concorrenti e quindi non sono assoggettabili agli obblighi dichiarativi previsti per i concorrenti alla gara. La dimostrazione dei requisiti dei progettisti indicati in sede di offerta è, quindi, acquisita con la dichiarazione prodotta in gara dal legale rappresentante della offerente, nel caso di specie dalla *. S.p.A. .
Deduce, altresì, la violazione dell’art. 46, comma 1, del codice dei contratti pubblici, in quanto l’amministrazione ha erroneamente considerato i chiarimenti (richiesti dalla stessa stazione appaltante e) forniti dalla ricorrente come inammissibile integrazione della documentazione di gara, mentre si trattava di documentazione che dava conto e spiegazione di un evidente errore di digitazione o trascrizione di un importo relativo ad un incarico di progettazione sicuramente eseguito dal progettista dichiarante.
4. Il ricorso è fondato nella parte in cui deduce la nullità del punto 6 del disciplinare di gara, sopra richiamato, per contrasto con l’art. 46, comma 1 bis, del codice dei contratti pubblici.
Secondo l’art. 53, comma 3, del codice dei contratti, nel caso in cui l’operatore economico, concorrente, non possiede i requisiti prescritti per i progettisti può, alternativamente, presentarsi in gara in raggruppamento con progettisti qualificati; ovvero avvalersi delle prestazioni di progettisti in possesso dei requisiti richiesti dal bando. In questa seconda ipotesi, i progettisti (indicati nell’offerta) non assumono la qualifica di concorrenti; e quindi non possono essere assoggettati agli obblighi dichiarativi imposti agli operatori economici che partecipano alla gara.
Ne deriva come conseguenza che la dichiarazione sostitutiva imposta, ai sensi del punto 6 del disciplinare della gara in esame, ai progettisti, non corrisponde, in queste ipotesi, ad alcun adempimento prescritto dalla legge o dal regolamento. Pertanto, la disposizione della lex specialis deve essere dichiarata nulla ai sensi dell’art. 46, comma 1 bis, cit.
tratto dalla sentenza numero 5 del 9 gennaio 2013 pronunciata dal Tar Sardegna, Cagliari
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