gara per l'affidamento del servizio assicurativo:non viene rispettata la
quota di coassicurazione, il giudice sancisce il subentro contrattuale alla
ricorrente
ai fini dell’articolo 122 c.p.a., lo stesso è in una fase di esecuzione
meramente iniziale e pertanto può essere dichiarato inefficace - con decorrenza
dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Tar Palermo, sentenza
n.590 del 31 marzo 2011) - e quindi v’è possibilità di disporre che la
ricorrente, come dalla medesima richiesto a titolo di risarcimento in forma
specifica, subentri nel rapporto contrattuale con l'amministrazione e
conseguentemente prosegua nel rapporto, sino alla sua naturale scadenza e alle
stesse condizioni da essa offerte (cfr. T.A.R. Venezia 17 dicembre 2010, n. 6499);
Rilevato che tale pronuncia è pienamente satisfattiva della domanda
azionata in giudizio, atteso che la parte ricorrente ha proposto domanda di
risarcimento per equivalente solo in via subordinata, e peraltro il rapporto
contrattuale è iniziato da pochissimi giorni
Rilevato che la società costituita come controinteressata, Controinteressata
s.r.l., come dalla stessa dichiarato anche a verbale alla camera di consiglio
del 22 novembre 2012, ha legittimazione ad agire e resistere, non solo per
conto di Alfa Assistance s.a. ma anche per conto di Beta Assicurazioni s.p.a.;
Rilevato che, dalla lettera di invito (pag.1), si evince testualmente che
“in caso di coassicurazione, la compagnia assicuratrice delegataria dovrà
ritenere, pena esclusione, una quota maggioritaria rispetto alle altre singole
coassicuratrici, con il minimo del 40%. Le compagnie coassicuratrici non
potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%”,
ferma restando la responsabilità solidale in deroga all’articolo 1911 c.c., ai
sensi del punto 4) a pag. 4 della medesima lex specialis;
Considerato che, dall’offerta della parte resistente, si evince che Alfa
Assistance s.a., delegataria, ha assunto, in coassicurazione, una quota del
rischio pari al 2%, mentre Beta Assicurazioni s.p.a. ne ha assunto la restante
quota pari al 98%;
Che pertanto il ricorso si palesa manifestamente fondato, atteso che la
vincitrice doveva essere esclusa in virtù della citata previsione della lex
specialis;
a cura di Sonia Lazzini
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