venerdì 14 dicembre 2012

Subentro contrattuale in una gara per l'affidamento del servizio assicurativo



gara per l'affidamento del servizio assicurativo:non viene rispettata la quota di coassicurazione, il giudice sancisce il subentro contrattuale alla ricorrente

ai fini dell’articolo 122 c.p.a., lo stesso è in una fase di esecuzione meramente iniziale e pertanto può essere dichiarato inefficace - con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Tar Palermo, sentenza n.590 del 31 marzo 2011) - e quindi v’è possibilità di disporre che la ricorrente, come dalla medesima richiesto a titolo di risarcimento in forma specifica, subentri nel rapporto contrattuale con l'amministrazione e conseguentemente prosegua nel rapporto, sino alla sua naturale scadenza e alle stesse condizioni da essa offerte (cfr. T.A.R. Venezia 17 dicembre 2010, n. 6499);

Rilevato che tale pronuncia è pienamente satisfattiva della domanda azionata in giudizio, atteso che la parte ricorrente ha proposto domanda di risarcimento per equivalente solo in via subordinata, e peraltro il rapporto contrattuale è iniziato da pochissimi giorni



Rilevato che la società costituita come controinteressata, Controinteressata s.r.l., come dalla stessa dichiarato anche a verbale alla camera di consiglio del 22 novembre 2012, ha legittimazione ad agire e resistere, non solo per conto di Alfa Assistance s.a. ma anche per conto di Beta Assicurazioni s.p.a.;
Rilevato che, dalla lettera di invito (pag.1), si evince testualmente che “in caso di coassicurazione, la compagnia assicuratrice delegataria dovrà ritenere, pena esclusione, una quota maggioritaria rispetto alle altre singole coassicuratrici, con il minimo del 40%. Le compagnie coassicuratrici non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%”, ferma restando la responsabilità solidale in deroga all’articolo 1911 c.c., ai sensi del punto 4) a pag. 4 della medesima lex specialis;
Considerato che, dall’offerta della parte resistente, si evince che Alfa Assistance s.a., delegataria, ha assunto, in coassicurazione, una quota del rischio pari al 2%, mentre Beta Assicurazioni s.p.a. ne ha assunto la restante quota pari al 98%;
Che pertanto il ricorso si palesa manifestamente fondato, atteso che la vincitrice doveva essere esclusa in virtù della citata previsione della lex specialis;
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 514  del  30 novembre  2012 pronunciata dal Tar Abruzzo, Pescara

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