venerdì 14 dicembre 2012

in Sicilia, non è applicabile il principio della tassatività delle cause di esclusione



Si evidenzia l’inapplicabilità, nella Regione Sicilia, dell’art. 46, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
Tale motivo di gravame va condiviso.
Ed invero, va rilevato che la norma in questione, parte integrata del codice dei contratti, introdotta con l’art. 4, comma 2, lettera d) del D.L. 13.5.2011, n. 70, in Sicilia è entrata in vigore il 29 luglio 2011, data sotto la quale l’art. 1 della legge regionale n. 12 del 12.7.2011 ha recepito il codice dei contratti.

Pertanto, l’art. 31 della legge regionale n. 12/2011 contiene una norma transitoria che FA SALVI I BANDI PUBBLICATI NELL’ALBO DELL’ENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2011 (“fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’art. 1, gli appalti di lavoro, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31 dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di cui agli articoli 4,5,6 e 7…”.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 2718  del  23 novembre  2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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