Si evidenzia l’inapplicabilità, nella Regione Sicilia, dell’art. 46, comma
1 bis, del D.Lgs. n. 163/2006.
Tale motivo di gravame va condiviso.
Ed invero, va rilevato che la norma in questione, parte integrata del
codice dei contratti, introdotta con l’art. 4, comma 2, lettera d) del D.L.
13.5.2011, n. 70, in Sicilia è entrata in vigore il 29 luglio 2011, data sotto
la quale l’art. 1 della legge regionale n. 12 del 12.7.2011 ha recepito il
codice dei contratti.
Pertanto, l’art. 31 della legge regionale n. 12/2011 contiene una norma
transitoria che FA SALVI I BANDI PUBBLICATI NELL’ALBO DELL’ENTE FINO AL 31
DICEMBRE 2011 (“fermi restando i termini di cui al comma 1 dell’art. 1, gli
appalti di lavoro, servizi e forniture i cui bandi siano pubblicati entro il 31
dicembre 2011 possono essere affidati ed eseguiti sulla base della normativa
previgente, fermo restando l’obbligo del loro adeguamento alle previsioni di
cui agli articoli 4,5,6 e 7…”.
a cura di Sonia Lazzini
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