il termine di dieci giorni per presentare le giustificazioni a sostegno del
reale possesso dei requisiti speciali_ed evitare l’escussione della cauzione
provvisoria_ è perentorio
e non risulta eccessivamente breve, rientrando invero nella normale diligenza
di ciascuna impresa partecipante di attivarsi tempestivamente per procurarsi
tutti gli opportuni documenti onde poterli esibire per tempo ove, dopo il
sorteggio, sopravvenga la richiesta della stazione appaltante
Condiviso l’orientamento interpretativo secondo il quale, in linea di
diritto, nell'esegesi della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 1, d.
lgs. n. 163/2006 - corrispondente al pregresso art. 10, comma 1-quater l. n.
109/1994 - è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni, entro
il quale l'impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine
al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione
appaltante, ha natura perentoria, e che le sanzioni conseguenti alla sua
inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per
l'impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità
(v., ex plurimis, C.d.S., Sez. VI, 15 giugno 2009, n. 3804);
che detta conclusione è stata recentemente avvalorata dalla pronuncia della
Corte Costituzionale n. 211 del 13.7.2011, la quale, nel pronunciarsi in ordine
alla legittimità costituzionale della norma citata, ha ribadito che la funzione
della disposizione e quindi del termine ivi previsto è quella di assicurare il
regolare e rapido espletamento della procedura e la tempestiva liquidazione dei
danni prodotti dalla alterazione della stessa a causa della mancanza di
requisiti da parte di uno dei concorrenti;
ritenuto che la disposta esclusione, derivante dall’inosservanza del
termine così stabilito, rientri fra le cause di esclusione previste
direttamente dalla legge e quindi non incorra nelle ipotesi di nullità previste
dal comma 1-bis dell’art. 46 del Codice dei Contratti;
ritenuto, proprio in considerazione delle argomentazioni difensive dedotte
da parte ricorrente circa le ragioni del ritardo, che l’eventuale concessione
della proroga del termine possa eventualmente essere concessa dalla stazione
appaltante con atto motivato, laddove l'impresa richiedente comprovi un
impedimento a rispettare il termine, che non sia meramente soggettivo (ad es.
disfunzioni organizzative interne all'impresa), ma che evidenzi un'oggettiva
impossibilità ad osservarlo (ad es. diniego o ritardo nel rilascio della
richiesta documentazione da parte della p.a.; v., oltre alla decisione sopra
citata, C.d.S., Sez. IV, 6 giugno 2001, n. 3066; C.d.S., Sez. V, 15 maggio
2001, n. 2714), purché la richiesta di proroga venga presentata prima della
scadenza del termine, ché, diversamente, le imprese diverrebbero arbitre di
dettare il corso temporale del procedimento di verifica e potrebbero
procrastinare ad libitum il tempo stabilito per il verificarsi dell'effetto
preclusivo voluto dalla legge a garanzia del celere e trasparente svolgimento
della gara nel rispetto della par condicio dei concorrenti;
che una richiesta in tal senso non è stata presentata dalla ricorrente;
ritenuto che il termine di dieci giorni non risulta eccessivamente breve,
rientrando invero nella normale diligenza di ciascuna impresa partecipante di
attivarsi tempestivamente per procurarsi tutti gli opportuni documenti onde
poterli esibire per tempo ove, dopo il sorteggio, sopravvenga la richiesta
della stazione appaltante (v. oltre a C.d.S. n. 3804/2009 cit., C.d.S., Sez.
VI, 18 maggio 2001, n. 2780);
osservato che proprio sul punto lo stesso bando (pag.12) aveva sollecitato
i concorrenti (senza comunque obbligarli, a pena di esclusione), al fine di
agevolare e accelerare le procedure di verifica dei requisiti speciali, a
presentare sin da subito la prescritta documentazione di comprova, inserendo
tale documentazione nella busta A;
che, pertanto, era evidente la rilevanza del tempestivo adempimento e
quindi l’onere che gravava su tutti i concorrenti di predisporre la
documentazione richiesta in modo tale da adempiere entro il termine assegnato
all’obbligo di comprova dei requisiti;
per detti motivi il ricorso deve essere respinto, risultando legittima, per
violazione del termine di cui al primo comma art.48, la disposta esclusione
della ricorrente dalla gara, con tutte le conseguenze da ciò derivanti
(incameramento cauzione e segnalazione all’Autorità di Vigilanza), così come
prescritte dalla norma.
a cura di Sonia Lazzini
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