martedì 18 dicembre 2012

settore sanità_rapporti fra convenzioni centrali regionali e consip

Solo con la legge 94/2012, di conversione del D.L. n. 52/2012, il legislatore è tornato a limitare, seppure non escludendola, la possibilità di ricorrere alle convenzioni CONSIP da parte degli enti del servizio sanitario nazionale.

Con la legge n. 94/2012 la norma testé riportata è stata però modificata mediante l’aggiunta, nella parte finale, del seguente inciso: “ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali, le convenzioni quadro stipulate da CONSIP Spa”.

ATTENZIONE_vi è stata una modifica all’articolo 75 del codice dei contratti relativamente all’importo della cauzione provvisoria in caso di centrali di committenza:

<<Art. 75. Garanzie a corredo dell'offerta
(art. 30, co. 1, co. 2-bis, legge n. 109/1994; art. 8, co. 11-quater, legge n. 109/1994 come novellato dall'art. 24, legge n. 62/2005; art. 100, d.P.R. n. 554/1999; art. 24, co. 10, legge n. 62/2005)

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base.
(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera c), legge n. 135 del 2012)>>


Reputa il Collegio che la recente novella legislativa trovi causa in problemi che evidentemente sono stati riscontrati all’indomani della adesione, da parte di molti enti del servizio sanitario nazionale, alle convenzioni CONSIP, problemi verosimilmente connessi alla circostanza che tali enti scontano la necessità di ricorrere, per l’espletamento di molte funzioni (si pensi ai servizi di pulizia, di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, di trasporto delle ambulanze, di fornitura del cibo) a maestranze e forniture che devono essere reperite in loco.
Fatto sta che a far tempo dall’8 luglio 2012, giorno in cui la legge 94/2012 è entrata in vigore, la possibilità per gli enti del servizio sanitario nazionale di aderire alle convenzioni CONSIP é ormai ristretta alla sola evenienza in cui le convenzioni regionali non siano ancora state concluse dalla centrali di committenza di riferimento.

La recente novella legislativa conferma che nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge Finanziaria 2007 e l’8 luglio 2012 gli enti del servizio sanitario nazionale potevano indifferentemente aderire alle convenzioni regionali o a quelle CONSIP, la loro discrezionalità essendo limitata, in tale contesto, solo dall’obbligo di effettuare una accurata comparazione tra le convenzioni regionali e CONSIP esistenti al fine di pervenire alla scelta più conveniente per l’ente.

le scelte che gli enti pubblici compiono in contesti simili a quello portato all’attenzione del Collegio sono espressione di discrezionalità amministrativa e pertanto sono sindacabili solo nei limiti del tradizionale sindacato di legittimità, e cioè se viziate da evidente travisamento, da macroscopica irrazionalità o illogicità: ritiene in particolare il Collegio che a fronte della necessità di scegliere se aderire ad una convenzione quadro, piuttosto che ad altra, un ente pubblico possa legittimamente tenere in conto aspetti marginali - come quelli dianzi ricordati - quando il rapporto tra qualità e prezzo dei servizi offerti non presenti significative differenze tra una convenzione e un’altra
a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza  numero 1305 del 7 dicembre 2012 pronunciata dal Tar Piemonte, Torino

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