la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario che
comporta l’escussione della cauzione provvisoria consiste nella mancata
dimostrazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione
Infine quanto alla censura avente ad oggetto l’incameramento della cauzione
provvisoria, con cui si deduce che essa non potrebbe essere introitata in caso
di difetto dei requisiti generali, ma solo in caso di mancata stipulazione del
contratto o di difetto dei requisiti speciali, deve evidenziarsi che la
possibilità di incamerare la cauzione discende direttamente dall’art. 75, comma
6, d. lgs. n. 163/2006, a tenore del quale detta cauzione copre “la mancata
sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario”.
Il fatto dell’affidatario è qualunque ostacolo alla stipulazione a lui
riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di
requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali sicchè anche tale
censura dev’essere del pari disattesa (Cons. St., VI, 4 agosto 2009, n. 4906; Cons. St., Ad. Plen.,
4 maggio 2012, n. 8; Cons. Stato, VI,
12 giugno 2012, n. 3428).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato, in
parte, inammissibile, con riferimento alla segnalazione all’Autorità per la
vigilanza sui contratti pubblici, in parte, infondato con riferimento
all’incameramento della cauzione provvisoria;
a cura di Sonia Lazzini
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