venerdì 14 dicembre 2012

obbligatoria escussione della provvisoria per mancata sottoscrizione del contratto per mancanza requisiti



la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’aggiudicatario che comporta l’escussione della cauzione provvisoria consiste nella mancata dimostrazione di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione

Infine quanto alla censura avente ad oggetto l’incameramento della cauzione provvisoria, con cui si deduce che essa non potrebbe essere introitata in caso di difetto dei requisiti generali, ma solo in caso di mancata stipulazione del contratto o di difetto dei requisiti speciali, deve evidenziarsi che la possibilità di incamerare la cauzione discende direttamente dall’art. 75, comma 6, d. lgs. n. 163/2006, a tenore del quale detta cauzione copre “la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario”.

Il fatto dell’affidatario è qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali sicchè anche tale censura dev’essere del pari disattesa (Cons. St., VI, 4 agosto 2009, n. 4906; Cons. St., Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8; Cons. Stato, VI, 12 giugno 2012, n. 3428).
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato, in parte, inammissibile, con riferimento alla segnalazione all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, in parte, infondato con riferimento all’incameramento della cauzione provvisoria;

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 631 del  21 novembre  2012 pronunciata dal Tar Molise, Campobasso

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