la previsione di bando, secondo cui i partecipanti avrebbero dovuto allegare anche la copia del documento di identità alla dichiarazione (negoziale) di impegno del fideiussore a prestare la cauzione definitiva, appare un formalismo senza scopo, il quale aggrava, senza la minima utilità per l’Amministrazione, la procedura di gara
Per quanto attiene alla domanda di risarcimento del danno proposta, la stessa deve essere rigettata, avendo la ricorrente soltanto dimostrato l’illegittimità degli atti di gara ma non anche la sussistenza degli altri elementi, oggettivi e soggettivi, che devono ricorrere perché possa ritenersi integrata la fattispecie complessa di cui all’art. 2043 cod. civ.
tratto dalla sentenza numero 386 del 15 marzo 2011 pronunciata dal Tar Calabria, Catanzaro
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