la prescrizione di gara che impone ai concorrenti di dotarsi di una
“centrale operativa” sita in Provincia riguarda l’esecuzione dell’appalto e non
un requisito di partecipazione
In effetti, risulta incontestato che Controinteressata S.p.a. in sede di
offerta ha presentato dichiarazioni con le quali ha contestato la legittimità
della ridetta prescrizione, ritenendola contrastante con pregresse decisioni
della Corte di giustizia UE nelle quali è stata affermata la contrarietà ai
principi della libera concorrenza dell’imposizione di un obbligo di tal fatta,
così concludendo: “...Il requisito tecnico che potrebbe rilevare è forse la
presenza di una sede operativa da cui partono i mezzi e le guardie ma è cosa
diversa dalla Centrale operativa richiesta invece dai documenti di gara.
Ciò premesso in caso di aggiudicazione utilizzeremo la centrale operativa
di Torino non prevedendo l’installazione di alcuna centrale operativa a
Vercelli”.
Secondo la appellante, in tal modo l’aggiudicataria avrebbe chiesto – e
ottenuto – una vera e propria disapplicazione di una prescrizione vincolante,
con grave violazione della par condicio rispetto alle altre imprese
concorrenti, le quali invece avevano procurato di munirsi della richiesta
centrale operativa nel territorio della Provincia di Vercelli.
3.2. La Sezione non condivide tale impostazione, essendo evidente che la
prescrizione innanzi riportata – come concordemente dedotto in giudizio
dall’aggiudicataria e dalla stazione appaltante – non configura una clausola
posta a pena di esclusione per l’ammissione alla gara, bensì una delle
condizioni contrattuali che l’appaltatore sarebbe stato tenuto a rispettare
nella fase dell’esecuzione del contratto.
In altri termini, l’obbligo di dotarsi della ridetta “centrale operativa”
non costituiva un elemento dell’offerta tecnica previsto dalla lex specialis
sotto comminatoria di esclusione (trattandosi oltre tutto, nella specie, di
gara da aggiudicare col criterio del massimo ribasso, nella quale dunque non vi
era un’offerta tecnica concettualmente valutabile in modo autonomo rispetto a
quella economica), rientrando in quella parte della documentazione di gara che
prefigurava i contenuti della prestazione oggetto di affidamento.
Ne consegue non solo che la questione del rispetto dell’impegno previsto
dal citato art. 9 è riservata al rapporto “interno” fra committente e
aggiudicatario nella fase di esecuzione contrattuale, restando escluso ogni
interesse degli altri concorrenti a sindacare le relative scelte, ma che risulta
ridimensionata anche la portata della dichiarazione di Controinteressata S.p.a.
innanzi riportata; con essa, lungi dall’opporre un parziale rifiuto di
accettare le condizioni del bando di gara (ovvero dall’apporre una non
consentita condizione all’offerta, come pure prospettato dalla appellante), Controinteressata
S.p.a. si è limitata a preannunciare alla stazione appaltante, evidentemente
per ragioni di lealtà e correttezza precontrattuale, in che modo a suo avviso
andava inteso l’obbligo posto dalla prescrizione de qua e come avrebbe ritenuto
di soddisfarlo, in considerazione di prevalente normativa comunitaria che
diversamente avrebbe resa illegittima la prescrizione in parte qua.
Il fatto che i rilievi formulati dalla aggiudicataria siano stati poi
condivisi dalla stazione appaltante, per le ragioni anzi dette, non ha
integrato un’arbitraria disapplicazione della lex specialis ma unicamente il
consensus su una lettura della disciplina contrattuale maggiormente conforme
alla normativa europea
a cura di Sonia Lazzini
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