Comunque, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara
non viene meno se la Stazione appaltante ritiene opportuno richiedere alle
imprese partecipanti requisiti specifici e rigorosi, che non siano
irragionevoli od eccessivi rispetto all’oggetto dell’appalto (Consiglio di
Stato-Sezione 6^, ordinanza n. 3932 del 14.9.2011).
Ed in tal senso si è espressa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, in relazione a fattispecie identica a quella oggetto del presente
ricorso: “Nel caso di specie, il bando, nel richiedere a pena d’esclusione
l’autentica della sottoscrizione apposta alla polizza fideiussoria, non
sanziona una carenza formale, ma un inadempimento sostanziale, TANT’E’ CHE TALE
CAUSA DI ESCLUSIONE BEN PUO’ RICONDURSI A QUELLE INDICATE ALL’ART. 46, COMMA 1
BIS DEL CODICE.
Infatti, se il difetto di sottoscrizione dell’offerta
costituisce causa di esclusione ai sensi della disposizione in parola, e se la
polizza fidejussoria rappresenta elemento costitutivo dell’offerta, anche per
la polizza fidejussoria vale il principio per cui non possono sussistere dubbi
circa la sua provenienza. Da qui l’importanza della autentica della
sottoscrizione, in quanto una polizza con firma non autenticata potrebbe
esporre l’Amministrazione, nel caso in cui non si addivenga alla conclusione
del contratto per fatto dell’affidatario, al rischio di un disconoscimento
della sottoscrizione…Nel momento in cui, invece, la firma apposta sulla polizza
è autenticata, vi è certezza circa la provenienza della polizza e non
sussistono rischi per la Stazione appaltante…”. (parere n. 118 del 19.7.2012).
Né, in base ad un consolidatissimo principio giurisprudenziale, dal quale
il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’omessa allegazione di un documento
o di una dichiarazione, previsti dalla lex specialis a pena di esclusione, può
considerarsi alla stregua di una irregolarità sanabile, per cui sarebbe
consentita un’integrazione o regolarizzazione postume.
a cura di Sonia Lazzini
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