venerdì 14 dicembre 2012

l'omessa allegazione di un documento richiesto non puo' rappresentare irregolarità sanabile



Comunque, il principio di tassatività delle cause di esclusione dalla gara non viene meno se la Stazione appaltante ritiene opportuno richiedere alle imprese partecipanti requisiti specifici e rigorosi, che non siano irragionevoli od eccessivi rispetto all’oggetto dell’appalto (Consiglio di Stato-Sezione 6^, ordinanza n. 3932 del 14.9.2011).

Ed in tal senso si è espressa l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in relazione a fattispecie identica a quella oggetto del presente ricorso: “Nel caso di specie, il bando, nel richiedere a pena d’esclusione l’autentica della sottoscrizione apposta alla polizza fideiussoria, non sanziona una carenza formale, ma un inadempimento sostanziale, TANT’E’ CHE TALE CAUSA DI ESCLUSIONE BEN PUO’ RICONDURSI A QUELLE INDICATE ALL’ART. 46, COMMA 1 BIS DEL CODICE. 



Infatti, se il difetto di sottoscrizione dell’offerta costituisce causa di esclusione ai sensi della disposizione in parola, e se la polizza fidejussoria rappresenta elemento costitutivo dell’offerta, anche per la polizza fidejussoria vale il principio per cui non possono sussistere dubbi circa la sua provenienza. Da qui l’importanza della autentica della sottoscrizione, in quanto una polizza con firma non autenticata potrebbe esporre l’Amministrazione, nel caso in cui non si addivenga alla conclusione del contratto per fatto dell’affidatario, al rischio di un disconoscimento della sottoscrizione…Nel momento in cui, invece, la firma apposta sulla polizza è autenticata, vi è certezza circa la provenienza della polizza e non sussistono rischi per la Stazione appaltante…”. (parere n. 118 del 19.7.2012).

Né, in base ad un consolidatissimo principio giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, l’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione, previsti dalla lex specialis a pena di esclusione, può considerarsi alla stregua di una irregolarità sanabile, per cui sarebbe consentita un’integrazione o regolarizzazione postume.

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla sentenza numero 2718  del  23 novembre  2012 pronunciata dal Tar Sicilia, Catania

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