il subentro contrattuale presuppone che la Stazione appaltante debba
riverificare il reale possesso dei requisiti_verrà richiesta una nuova garanzia
provvisoria?
Venendo alle domande di reintegrazione in forma specifica o per equivalente
proposte, deve essere accolta la prima, visto che l’odierna appellante si è
classificata al secondo posto,
dietro l’ATI composta dalla società cooperativa Nuovi Controinteressata
Sociali e Controinteressata 2 Chiari s.r.l., la quale - a quanto riferito dalla
medesima appellante, in ciò non contestata dall’amministrazione comunale
resistente - è stata successivamente esclusa, con determinazione la cui
legittimità è stata accertata dal TAR Lecce con sentenza n. 493/2011 passata in
giudicato.
Conseguentemente deve essere ordinato al Comune di Torre Santa Susanna di
reintegrare la Ricorrente attraverso l’aggiudicazione del contratto posto a
gara.
Tale statuizione ha carattere assorbente rispetto alla subordinata domanda
di risarcimento per equivalente, atteso che l’aggiudicazione deve essere
disposta per l’intera durata del contratto quale originariamente prevista.
Ciò è infatti insito nell’effetto ripristinatorio derivante dall’annullamento
con portata rinnovativa dell’esercizio della funzione amministrativa, senza che
risultino in funzione ostativa effetti materiali irretrattabili derivanti
dall’aggiudicazione originariamente disposta in favore della controinteressata,
in assenza di deduzione sul punto da parte del Comune appellato.
a cura di Sonia Lazzini
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