non è da accogliere il ricorso presentato per <<la cauzione provvisoria presentata dall’ATI ricorrente non sarebbe conforme alle prescrizioni dell’art. 75 del d. lgs. n. 163 del 2006 e del punto 6.2 lett. d) del bando di gara, poiché la garanzia riguarderebbe solo l’ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto e non anche tutte le altre ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara.>>
L’ATI * ha prodotto, a titolo di cauzione provvisoria, una fideiussione bancaria recante l’impegno a pagare fino al massimale all’uopo previsto, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, senza sollevare alcuna obiezione, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2, c.c., nonché con impegno a rilasciare la cauzione definitiva nel caso di aggiudicazione all’offerente.
Tale documento soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 75 del codice dei contratti pubblici, richiamato dal punto 6.2, del bando di gara.
E’ appena il caso di soggiungere che la disciplina di gara, nel far riferimento a tutti i casi di inadempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla procedura, ha lo scopo di esplicitare le ipotesi di attivazione della cauzione provvisoria, ma non richiede per la sua applicazione una formulazione della garanzia fideiussoria in termini diversi o più ampi rispetto a quanto già previsto dalla norma di legge.
tratto dalla sentenza numero 5391 del 31 dicembre 2012 pronunciata dal Tar Campania, Napoli
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