l’assenza del requisito della regolarità contributiva, alla data di
scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporta l’esclusione del
concorrente, che non può avvalersi di una successiva regolarizzazione della sua
posizione.
L’orientamento appena riassunto si attaglia alla presente fattispecie nella
quale l’odierna appellante ha violato un obbligo contributivo e solo dopo lo
scadere del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
procedimento ha provveduto alla regolarizzazione.
Di conseguenza, alla data predetta l’appellante non era in possesso del
requisito di partecipazione di cui ora si tratta.
Deve in conclusione, essere confermato l’assunto del Tribunale
amministrativo, il quale in accoglimento del ricorso incidentale proposto
dall’aggiudicataria ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’odierna
appellante.
Alla declaratoria dell’improcedibilità del gravame, secondo un profilo che
esclude la legittimazione dell’odierna appellante ad aggiudicarsi il contratto,
segue il rigetto della domanda risarcitoria. In quanto “l’acclarata
obbligatorietà della esclusione del Consorzio dalla gara nega in radice la
sussistenza del fatto colposo dell’amministrazione così come non consente di
configurare un qualsivoglia “danno ingiusto” a carico delle ricorrenti” in
quanto “ la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio amministrativo soggiace
a tutte le regole sostanziali e processuali applicabili in sede civile. Ne
discende che incombe sulla parte istante la prova sia dell’an debeatur,
consistente nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello stesso, del
nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante secondo la clausola
generale fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, ossia
dell’ammontare del danno.
In particolare, nell’ipotesi di danno derivante da mancata aggiudicazione
di una gara, l’accoglimento della domanda postula che, sotto il profilo
oggettivo, il ricorrente abbia dimostrato che, in assenza dell'illegittimo
agere della P. A., avrebbe ottenuto l'aggiudicazione; sotto il profilo
soggettivo, oltre addurre l'illegittimità del provvedimento quale indice
presuntivo della colpa, abbia dimostrato che si sia trattato di errore
inescusabile (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).
Mancando, nel caso di specie, la dimostrazione di tutti gli indicati
presupposti, la domanda risarcitoria deve essere respinta.”
Atteso che il Collegio condivide le esatte argomentazioni svolte dal primo
giudice la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in
cui respinge la pretesa risarcitoria
a cura di Sonia Lazzini
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