venerdì 14 dicembre 2012

a nulla serve la regolarizzazione postuma di un debito contributivo



l’assenza del requisito della regolarità contributiva, alla data di scadenza del termine di presentazione dell’offerta, comporta l’esclusione del concorrente, che non può avvalersi di una successiva regolarizzazione della sua posizione.
L’orientamento appena riassunto si attaglia alla presente fattispecie nella quale l’odierna appellante ha violato un obbligo contributivo e solo dopo lo scadere del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al procedimento ha provveduto alla regolarizzazione.
Di conseguenza, alla data predetta l’appellante non era in possesso del requisito di partecipazione di cui ora si tratta.


Deve in conclusione, essere confermato l’assunto del Tribunale amministrativo, il quale in accoglimento del ricorso incidentale proposto dall’aggiudicataria ha dichiarato improcedibile il ricorso dell’odierna appellante.
Alla declaratoria dell’improcedibilità del gravame, secondo un profilo che esclude la legittimazione dell’odierna appellante ad aggiudicarsi il contratto, segue il rigetto della domanda risarcitoria. In quanto “l’acclarata obbligatorietà della esclusione del Consorzio dalla gara nega in radice la sussistenza del fatto colposo dell’amministrazione così come non consente di configurare un qualsivoglia “danno ingiusto” a carico delle ricorrenti” in quanto “ la domanda risarcitoria avanzata nel giudizio amministrativo soggiace a tutte le regole sostanziali e processuali applicabili in sede civile. Ne discende che incombe sulla parte istante la prova sia dell’an debeatur, consistente nella dimostrazione del danno, dell’ingiustizia dello stesso, del nesso di causalità e della colpevolezza del danneggiante secondo la clausola generale fissata nell’art. 2043 c.c., sia del quantum debeatur, ossia dell’ammontare del danno.
In particolare, nell’ipotesi di danno derivante da mancata aggiudicazione di una gara, l’accoglimento della domanda postula che, sotto il profilo oggettivo, il ricorrente abbia dimostrato che, in assenza dell'illegittimo agere della P. A., avrebbe ottenuto l'aggiudicazione; sotto il profilo soggettivo, oltre addurre l'illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa, abbia dimostrato che si sia trattato di errore inescusabile (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, 9 marzo 2007, n. 1114).
Mancando, nel caso di specie, la dimostrazione di tutti gli indicati presupposti, la domanda risarcitoria deve essere respinta.”
Atteso che il Collegio condivide le esatte argomentazioni svolte dal primo giudice la sentenza di primo grado deve essere confermata anche nella parte in cui respinge la pretesa risarcitoria

a cura di Sonia Lazzini

passaggio tratto dalla decisione    numero 6056 del  29 novembre  2012 pronunciata dal Consiglio di Stato

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