venerdì 7 dicembre 2012

giudice ordinario per escussione definitiva a seguito di risoluzione contrattuale

Giurisdizione del giudice ordinario per una risoluzione per inadempimento intimata da una delle parti per il mancato rispetto degli obblighi previsti in contratto circa le caratteristiche dei mezzi da impiegare nel servizio


Si ricorda che invece tutte le controversie relative ad eventuali escussione della cauzione provvisoria sono devolute alla giurisdizione dei Tar o del Consiglio di Stato
Il Collegio ritiene pertanto che la questione sostanziale oggetto del presente giudizio, relativa alla sussistenza o meno dei presupposti circa un inadempimento alle obbligazioni contrattuali successivamente alla sottoscrizione del contratto, sia devoluta alla giurisdizione del Giudice Ordinario , posto che la risoluzione ipso iure del rapporto non è dipesa dall’esercizio di poteri autoritativi dell’amministrazione, bensì dall’inadempimento di clausole contrattualmente previste.

Come chiarito dalla Giurisprudenza, “l'ambito dei pubblici servizi può essere oggetto di giurisdizione del giudice amministrativo solo ove in esso la p.a. agisca esercitando il suo potere di supremazia, in connessione funzionale con la tutela dell'interesse pubblico affidato alle sue cure, ma non quando la lite, vertendo sulla mera inadempienza di singole prestazioni negoziali, riguardi unicamente il rapporto convenzionale tra le parti e le reciproche posizioni di diritto e di obbligo, con la conseguenza che restano assoggettate alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie, relative a situazioni di diritto soggettivo, in cui la p.a. non sia coinvolta come autorità (in termini, Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Terza di Napoli, 16/05/2011 n.2650/2011)”.
Si vedano anche:
- Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda di Roma, 14/01/2010 n.247, secondo il quale lo scioglimento da un contratto relativo a servizi pubblici, quand’anche rappresenti il risultato di operazioni discrezionali o di valutazioni tecniche da parte della P.A., si muove pur sempre nell’ambito paritetico del contratto, costituendo appunto l’esplicazione non d’una potestà autoritativa pubblica (in concreto, d’autotutela amministrativa), ma d’un diritto potestativo direttamente discendente dal regolamento negoziale e tanto, in relazione al pronunciamento del Giudice delle leggi (cfr. C. cost., 6 luglio 2004 n. 204) comporta che la giurisdizione esclusiva del Giudice Amm.vo in tanto sussiste, in quanto la P.A. eserciti sulla vicenda una pubblica funzione con poteri autoritativi e/o conformativi di posizioni soggettive altrui;
- Tribunale Amministrativo Regionale Puglia- Bari, 24/03/2011 n.474, secondo il quale è sottratta alla giurisdizione amm.va una questione afferente alla fase privatistica di esecuzione del rapporto contrattuale, ove si chieda sostanzialmente di accertare l’avveramento di una condizione di risoluzione per inadempimento dell’appaltatore; “ le controversie sulla corretta esecuzione del contratto, che non riguardino il procedimento pubblicistico di selezione dell’appaltatore, né attengano a provvedimenti comunque posti in essere dalla stazione appaltante nell’esercizio di poteri autoritativi, restano estranee alla sfera di giurisdizione esclusiva che spetta al giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 244 del d. lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito dall’art. 133, primo comma – lett. e), cod. proc. amm. (in tal senso, con riguardo alla normativa anteriore, Cons. Stato, sez. V, 13 luglio 2006 n. 4440; Cass. Civ., sez. un., 18 ottobre 2005 n. 20116; Id., 13 marzo 2009 n. 6068; TAR Puglia, Bari, sez. I, 7 maggio 2008 n. 1093)”.
Pertanto, le domande giudiziali della ricorrente, fondate sulla contestazione circa il mancato assolvimento di precise obbligazioni negoziali e sulla correttezza degli atti adottati al fine di dichiarare la risoluzione per inadempimento, si rivelano inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto relative a posizioni di diritto soggettivo devolute alla cognizione del giudice ordinario, dinanzi al quale potrà riassumersi il giudizio, con tutti gli effetti della c.d. translatio judicii, ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm.

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